“Munus” e “ministerium” nella rinuncia di Benedetto XVI: l’apparenza e la sostanza

di Daniele Trabucco* e Aldo Rocco Vitale**

La rinuncia di papa Benedetto XVI, annunciata l’11 febbraio 2013, è stata oggetto di interpretazioni molteplici, talvolta forzate da schemi polemici o da letture parziali.

Il punto centrale della disputa concerne l’uso del termine ministerium nella “Declaratio”, là dove il canone 332, paragrafo 2, del Codice di diritto canonico del 1983 impiega, invece, il termine munus.

Alcuni hanno visto in tale differenza lessicale un indizio di invalidità o di incompletezza, giungendo ad affermare che Benedetto XVI non avrebbe rinunciato al papato, ma si sarebbe posto in una condizione di sede impedita. Un’analisi giuridica e teologica rigorosa mostra che queste conclusioni non possono essere accolte e che la rinuncia di Benedetto XVI risponde pienamente ai requisiti canonici.

Occorre partire dal nodo semantico. È vero che munus e ministerium non sono identici: il primo designa l’ufficio petrino nella sua dimensione ontologico-sacramentale, il secondo ne indica l’esercizio concreto. Tuttavia, il diritto canonico non conosce una scissione tra i due concetti. Esistono, infatti, più ragioni per cui la distinzione non ha portata divisiva. Anzitutto, per la struttura stessa del papato: il munus petrino non è un titolo statico, bensì un ufficio che, per sua natura, è ordinato al governo e al servizio della Chiesa universale. Non vi è, dunque, munus che rimanga “inoperoso”: il papato non si concepisce come una dignità puramente simbolica, separata dall’agire. Sul punto non si possono non ricordare le magistrali considerazioni di sua eccellenza reverendissima monsignor Carlo Maria Viganò, espresse proprio su “Duc in altum”, secondo cui “l’absurdum di questa divisione è evidente: se fosse possibile possedere il munus senza esercitare il ministerium, dovrebbe essere parimente possibile esercitare il ministerium senza possedere il”munus, ossia svolgere le funzioni di papa senza esserlo”. In secondo luogo, la tradizione canonistica e la prassi magisteriale mostrano che i due termini sono spesso usati come equivalenti. In diversi documenti pontifici e conciliari munus e ministerium compaiono l’uno accanto all’altro senza che venga tracciata una linea di separazione. In terzo luogo, la stessa teologia del ministero petrino, maturata nella riflessione ecclesiologica, rende impossibile concepire il munus come pura titolarità e il ministerium come elemento opzionale: si tratta di realtà correlate, che si danno insieme. Infine, anche sul piano giuridico-positivo, la normativa canonica non conferisce al lessico una rigidità tale da attribuire al solo munus il valore di termine tecnico, relegando il ministerium a espressione accidentale. La loro circolarità semantica impone di leggerli in reciproco riferimento, non in contrapposizione.

Alla luce di ciò, l’apparente impasse – Benedetto parla di ministerium, mentre il canone 332 usa munus – si risolve agevolmente: il papa ha usato una parola che, nel contesto, va interpretata alla luce del canone stesso citato nella “Declaratio” medesima. Non vi è un conflitto tra testo canonico e “Declaratio”, bensì una convergenza sostanziale. Pretendere che la validità dell’atto dipenda da una corrispondenza letterale assoluta significa ignorare l’ermeneutica sistematica propria del diritto.

Vi è poi un ulteriore elemento: la “Declaratio” non è, in senso stretto, ciò che fonda la validità della rinuncia. Il canone 332, paragrafo 2, del Codex iuris canonici vigente richiede soltanto che la rinuncia sia compiuta liberamente e debitamente manifestata. Non prescrive alcuna forma scritta, né l’uso di formule determinate. L’atto orale, compiuto da Benedetto XVI davanti al concistoro dei cardinali, era già sufficiente. La “Declaratio” è un di più, un atto redazionale che accompagna ma non fonda. Anche se contenesse errori, sarebbe irrilevante: ciò che conta è la manifestazione pubblica della volontà, non la perfezione terminologica del documento. La rinuncia è valida in quanto atto giuridico solenne, libero e pubblico, non in quanto testo redatto con un particolare lessico. Un’altra linea interpretativa ha cercato di leggere la rinuncia di Benedetto XVI come instaurazione di una sede impedita. Si tratterebbe, secondo tale tesi, di una condizione in cui il pontefice, pur non avendo rinunciato al munus, avrebbe sospeso il proprio ministerium, rimanendo così papa senza esercitare il governo. Ora, questa costruzione non ha alcun riscontro. La sede impedita, nel diritto canonico, indica una situazione di coercizione esterna o di impossibilità materiale (si pensi alla prigionia di papa Pio VII), tale da impedire al titolare dell’ufficio di esercitare il governo. Ora, Benedetto XVI non si trovava in alcuna condizione simile: egli non era prigioniero, non era relegato, non era in esilio, non era neppure isolato. Al contrario, dopo la rinuncia, lasciò il Vaticano per recarsi a trovare il fratello malato, ricevette visitatori, mantenne corrispondenza epistolare, incontrò personalità ecclesiastiche e laiche. Non vi era alcun impedimento esterno, né alcuna impossibilità oggettiva a comunicare o ad agire. Parlare di sede impedita significa piegare un istituto tecnico a un uso improprio, in contrasto con l’evidenza fattuale. Non c’erano né le condizioni giuridiche, né quelle materiali per configurare tale status. Benedetto XVI non fu mai un papa “impedito”: fu un papa che rinunciò, liberamente e pubblicamente, al proprio ufficio. Il raffronto con esperienze statali, come quella del beato Carlo I d’Asburgo, conferma l’estraneità di questa ipotesi al diritto canonico. Carlo poté conservare il titolo regale pur avendo perso l’esercizio del potere politico, perché in quel contesto la titolarità della sovranità era giuridicamente distinta dal suo esercizio. Detto diversamente, la monarchia, soprattutto di tipo ereditario, concepisce la sovranità come un diritto soggettivo spettante al sovrano in forza di legittimità dinastica o di consacrazione giuridico-istituzionale. Questo diritto (munus inteso in senso politico) permane anche se il sovrano non esercita personalmente il potere. È l’essere re (ad esempio l’ultimo re d’Italia, Umberto II, che era un monarca in esilio) che non richiede necessariamente l’attuale esercizio del governo. Nel papato, però, una simile scissione non ha senso: il titolo e l’esercizio sono inseparabili. Il munus si realizza nel ministerium e non esiste un papa che sia tale solo “di nome” e non di fatto. E questo perché il munus petrinum non è un diritto soggettivo che il papa “detiene” come un titolo di proprietà, quanto un ufficio ecclesiale conferito “ex divina institutione“, che comporta il servizio all’unità e al governo della Chiesa universale (“munus regendi, docendi, sanctificandi“). In quanto tale, esso non si esaurisce in una dignità statica: è sempre intrinsecamente funzionale. L’ufficio, in altri termini, è conferito per essere esercitato, non per essere semplicemente posseduto.

A tutto questo si aggiunga il principio della relatività degli ordinamenti (Paladin) in virtù del quale le categorie valide in un sistema non possono essere trasferite in un altro senza travisarlo.

Tutto questo mostra, allora, che la rinuncia di Benedetto XVI non presenta alcuna anomalia. L’uso del termine ministerium non introduce contraddizioni, perché va letto in riferimento al canone; la “Declaratio” non è condizione necessaria e può contenere errori senza intaccare la validità dell’atto; la sede impedita è una costruzione priva di basi giuridiche e fattuali. Ciò che resta, e che è dirimente, è la sostanza: un atto libero, pubblico, debitamente manifestato, conforme al diritto canonico.
*SSML / Istituto di grado universitario San Domenico di Roma
** Università Europea di Roma

I miei ultimi libri

Sei un lettore di Duc in altum? Ti piace questo blog? Pensi che sia utile? Se vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione utilizzando questo IBAN:

IT64Z0200820500000400192457
BIC/SWIFT: UNCRITM1D09
Beneficiario: Aldo Maria Valli
Causale: donazione volontaria per blog Duc in altum

Grazie!