La rinuncia di Benedetto XVI e l’apposizione di un termine. In risposta ai professori Trabucco e Vitale
di Francesco Patruno*
In un recente contributo, pubblicato in questo blog, i professori Trabucco e Vitale propongono alcuni “punti fermi” circa l’asserita validità della rinuncia di papa Benedetto XVI (v. qui).
Tralascio la dicotomia munus/ministerium e la tesi della c.d. sede impedita, che non condivido e che, a mio sommesso avviso, hanno sviato la riflessione giuridica sull’epocale rinuncia di papa Ratzinger. Mi soffermo, invece, su un solo profilo: se la declaratio potesse contenere un termine (iniziale) di efficacia.
I due docenti, partendo dal presupposto secondo il quale «[n]eldiritto canonico un atto unilaterale può essere espresso in forma pura e semplice, cioè senza limiti temporali salvo non sia espressamente disposto, oppure con una determinazione di tempo, purché la volontà sia manifestata in modo chiaro nel foro esterno», concludono che la dilazione temporale contenuta nella declaratio di Benedetto XVI, che, come noto, rinviava l’efficacia della rinuncia a partire dalle ore 20:00 del 28 febbraio 2013, non inciderebbe «sulla validità dell’atto, perché ciò che conta è la manifestazione della volontà di rinunciare». Ne deducono che tale dilazione temporale sarebbe dettata solo da mere ragioni di praticità al fine di permettere l’organizzazione della transizione e garantire continuità di governo sino ad una certa data senza creare vuoti di potere. Da ciò inferiscono che tale rinvio sarebbe «perfettamente compatibile con la natura dell’atto, perché la rinuncia non è un sacramento che opera ex opere operato nel momento stesso della pronuncia, quanto un atto giuridico che può produrre effetti in un tempo futuro stabilito dal soggetto».
Tesi non condivisibile: a mio avviso ignora la natura precipua dell’atto di rinuncia al supremo pontificato.
Per comprenderla non possiamo non guardare — stante la laconica disciplina positiva — all’atto uguale e contrario alla rinuncia: l’accettazione del papato.
Punto 88 § 1 Cost. ap. Universi Dominici Gregis (UDG): «Dopo l’accettazione, l’eletto che abbia già ricevuto l’ordinazione episcopale, è immediatamente [lat.: illico] Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla».
Can. 332 § 1 Codex iuris canonici (CIC) specifica che: «Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. […]».
Can. 178 CIC: «L’eletto, accettata l’elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l’ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa».
Da queste disposizioni si ricava che l’accettazione (qualora l’eletto sia già insignito della dignità episcopale) produce i suoi effetti immediatamente – come chiaramente esprime l’avverbio adoperato dal legislatore canonico nella UDG. Non sarebbe possibile immaginare una dilazione dell’efficacia (dies a quo) o l’apposizione di un termine iniziale.
Analogamente deve ritenersi per la rinuncia, che costituisce un atto – per sua natura – uguale e contrario all’accettazione. Se l’accettazione, in effetti, conferisce immediatamente la piena e suprema potestà, la rinuncia non può non privare – altrettanto immediatamente – di quella piena e suprema potestà. Lo esige il parallelismo delle forme tra atti tra loro uguali e contrari, oltre che la logica giuridica, poiché vi sarebbe una chiara distonia normativa se l’accettazione non consentisse alcuna dilazione e, al contrario, tale possibilità fosse consentita dalla rinuncia.
Una conferma proviene dal § 3 del can. 189 CIC, che disciplina, in generale, gli atti di rinuncia all’ufficio ecclesiastico. Secondo la disposizione canonica, la rinuncia, «che non ha bisogno di accettazione, sortisce l’effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto». Nel nostro caso, poiché la rinuncia non richiede l’accettazione di alcun superiore a norma del can. 332 § 2 («[…], non si richiede invece che qualcuno la accetti»), ne deriva che la rinuncia doveva avere effetto con la mera comunicazione della stessa, cioè ex tunc manifestationis.
Per cui come l’accettazione non consente l’apposizione di un termine iniziale (e tantomeno finale), analogamente deve ritenersi pure per la rinuncia. Si tratta di atti che, in gergo giuridico, si è soliti chiamare acta legitima o atti giuridici puri. Tali sono, per es., l’atto di matrimonio, ma anche – venendo all’ordinamento civile – l’accettazione ereditaria.
La ragione per cui tali atti, in ambito canonico, non ammettono termini o condizioni va ricercata — quanto all’accettazione e alla rinuncia papale — nel coinvolgimento di un Altro Soggetto, il “convitato di pietra”, troppo spesso ignorato in queste discussioni: il Signore.
È il Signore Gesù Cristo che conferisce all’eletto accettante il dono della potestà suprema sulla Chiesa. È il Signore che rinnova, nel soggetto designato e accettante, quel compito di confermare i propri fratelli nella fede e di essere pietra visibile ed immagine del Cristo, fondamento invisibile della Chiesa.
Scriveva il card. Ghirlanda, già professore emerito di diritto canonico, che è tenersi de fide «che la potestà del Sommo Pontefice deriva dallo stesso Cristo. Questo innanzitutto vuol dire che al Romano Pontefice non conferisce la sua suprema potestà personale nessuna autorità umana, né civile né ecclesiastica, come potrebbe essere il Collegio Cardinalizio o un Concilio Ecumenico o un Sinodo dei Vescovi, in quanto il Romano Pontefice è sottoposto solo a Cristo, di cui è Vicario universale e visibile qui in terra» (G. Ghirlanda, Cessazione dall’ufficio di Romano Pontefice, in Civ. catt., 2013, q. 3905).S. Alberto Magno era lapidario: parlando del Papa nel suo Librum Sententiarum, affermava che «[…] iurisdictio universitatis potestatis descendit in ipsum a Domino, ex hoc quod Petro succedi»» (In IV Sent. D. 24, a. 40 ad aliud).
Per cui, come sarebbe illogico chiedere al Signore di rinviare “ad altra data” il conferimento di quel dono, altrettanto non si potrebbe chiedere al Signore al ritardare il ritiro di quel dono a partire da una certa ora di una data determinata. Chiedere che il conferimento o il ritiro sia rinviato «ad altra data» significherebbe pretendere di piegare il Signore a un calcolo, lato sensu, opportunistico.
È vero che una parte minoritaria della canonistica ha discusso se l’accettazione o la rinuncia possano essere condizionate a un evento futuro e incerto (v. ad es. padre Cappello). Ma, se per la condizione residuano dubbi, per l’apposizione di un termine non ve ne sono: non è ammissibile. L’illustre professoressaBoni, nel 2015, in un ampio saggio, ricordava come per la dottrina maggioritaria «non valga una rinuncia del papa sotto condizione, per esempio fatta in favore di un altro o riservandosi alcune competenze» (G. Boni, Due papi a Roma?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 33/2015, p. 69).Il principio è il medesimo.
Non si tratta di un termine di vacatio legis o di mera opportunità amministrativa, ma di atti ex se resistenti a condicio e dies.
Come ricordavo in un mio precedente contributo (v. qui), il Caietano (o Gaetano), nel suo opuscoletto, scritto nell’autunno del 1511 in appena un paio di mesi, De comparationeauctoritatis Papæ et Concilii, insegnava che, quando si tratta di dimissioni papali (come anche nel caso dell’accettazione), l’atto di chi si dimette (o di chi accetta l’elezione) non sarebbe causa efficiente, neppure parzialmente, ma solo causa dispositiva (così T. de Vio (card. Gaetano), De comparationeauctoritatis Papæ et Concilii cum apologia eiusdem tractatus, cap. XXI, nn. 305-306, in J.V.M. Pollet (a cura di), Scripta theologica, I, Roma 1936, pp. 135-136), esattamente come afferma la Lettera agli Ebrei: «Nec quisquam sumit sibi illumhonorem, sed qui vocatur a Deo tamquam et Aaron» (Eb 5, 4: «Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne»). In altre parole, chi si dimette si disporrebbe a perdere l’ufficio papale (presentando le sue dimissioni), mentre il Signore Gesù stesso sarebbe colui che provocherebbe la separazione dell’uomo dall’ufficio. È il Signore la causa efficiente, non l’atto in sé. In altre parole, come nell’accettazione del Supremo ufficio l’eletto si disporrebbe a ricevere dal Cristo la potestà universale, piena ed immediata su tutta la Chiesa, analogamente con la rinuncia il papa si disporrebbe a che il Cristo ritiri da lui questa potestà. Ed il conferimento, come anche il ritiro, avvengono immediatamente compiuti i relativi atti (di accettazione o di rinuncia), non essendoci alcuna soluzione di continuità né possibilità di rinvio degli effetti ad un evento futuro ed incerto (condizioni) o ad un tempo seguente o finale (termine). Analogamente a quanto avviene – secondo una bella immagine cara all’antica canonistica – nella consacrazione eucaristica: «un Papa, finché dura in lui l’assenso e la fede, è sempre Papa; come egli rinunzia, o diventa eretico, ipso facto cessa di esser Papa; in quella maniera che nel Sacramento vi è il Corpo di Gesù Cristo finché durano le specie del pane; ma perite le specie, cessa tosto ancora di esservi il Corpo dello stesso Cristo» (A. Montanari, Dizionario istruttivo per la vita civile, t. I, lett. A, B e C, Verona, 1776, p. 370, nt. 55).
Alla luce di queste considerazioni, la tesi sostenuta dai due docenti non pare canonisticamente supportata.
Analogamente non sembrano convincenti le ragioni giustificative che avrebbero suggerito a papa Ratzinger l’apposizione del termine e cioè la volontà di garantire continuità di governo nella Chiesa senza vuoti di potere. Si fa osservare che tale giustificazione appare assai debole, atteso che se la rinuncia fosse stata senza alcun termine così come se fosse deceduto, semplicemente si sarebbe attivato l’iter previsto dalla legislazione canonica per la sede vacante. Non si comprende, dunque, quale continuità di governo si sarebbe dovuta garantire e quale vuoto di potere si sarebbe dovuto colmare, atteso che nel lasso di tempo tra la declaratio e la data del 28 febbraio successivo non si è svolto alcun conclave né si era avviato, in quei medesimi giorni, alcun iter normativo previsto per la sede vacante, ma solo successivamente a quella data. D’altronde, in sede vacante opera il principio nihilinnovetur (cfr. can. 335 CIC), a garanzia della continuità istituzionale: non si crea ex se alcun “vuoto di potere”.
Certo, è ben vero che, in quei fatidici diciassette giorni di sospensione dell’efficacia della rinuncia, Benedetto apportavamodifiche ad alcune disposizioni della costituzione UDG, ma è altrettanto vero che ciò avrebbe ben potuto farlo anteriormente alla declaratio in previsione della sua “rinuncia” se è vera la circostanza che papa Ratzinger aveva meditato tale rinuncia già da diversi anni, sin verosimilmente dall’accettazione del Supremo Pontificato (tanto da richiedere, come ci attesta mons. Nicola Bux, un parere circa la rinuncia sin dal febbraio 2006 al Pontificio Consiglio per i testi legislativi: v. qui e qui).
Né quei giorni erano necessari a papa Benedetto per consentire la conclusione, ad es., del rapporto – poi rimasto riservato – dei cardinali Herranz, Tomko e De Giorgi, giacché questo era già sulla sua scrivania sin dal dicembre precedente e Ratzinger l’avrebbe consegnato a Bergoglio quando questi si sarebbe recato a fargli visita a Castel Gandolfo.
In definitiva, la previsione di una fase di transizione tra la manifestazione dell’intentio renuntiandi e l’inizio della sede vacante non pare giustificata da esigenze reali e serie connesse al bonum commune Ecclesiae.
Le ragioni addotte, pertanto, non risultano persuasive sul piano canonistico. La dilazione d’efficacia prevista da Benedetto XVI resta un’anomalia storica rispetto alle precedenti rinunce papali ed un problematico unicum rispetto alla logica “uguale e contraria” tra accettazione e rinuncia.
Di là di ogni altra questione, la rinuncia di Benedetto XVI, a mio sommesso avviso, non può essere liquidata sbrigativamente, come compiuto da diversi autori sin dal 2013,e meriti piuttosto una più attenta indagine storicogiuridica: anni fa, non a caso, mons. Nicola Bux chiedeva, a gran voce, in un’intervista ad Aldo Maria Valli, che si studiasse «accuratamente la questione relativa alla validità giuridica della rinuncia di papa Benedetto XVI, se cioè essa sia piena o parziale (“a metà”, come qualcuno ha detto) o dubbia, giacché l’idea di una sorta di papato collegiale mi sembra decisamente contro il dettato evangelico» (v. qui e qui).
Al contempo, quello indicato, almeno per quanto concerne quanto qui discusso, come “punto fermo” sulla validità della rinuncia non appare poi così solido.
*avvocato, dottore di ricerca in scienze canonistiche ed ecclesiastiche



