Il tempo della rinuncia: la dilazione come legittima espressione della suprema volontà pontificia nel foro esterno
a cura di Daniele Trabucco* e Aldo Rocco Vitale**
Nell’esprimere, primariamente, la nostra stima per l’avv. Francesco Patruno, canonista di fine intuito ed eccellente studioso, il cui contributo ha il merito di riportare la discussione sulla rinuncia di Papa Benedetto XVI (2005-2013) alla sua gravitas originaria, sottraendola a semplificazioni, riduzionismi e complottismi, riteniamo, tuttavia, necessario mostrare come l’apposizione di un termine iniziale di efficacia alla rinuncia pontificia non solo non contrasti con la logica del diritto canonico, ma costituisca anzi un’espressione legittima e ordinata della libertà del Romano Pontefice nel foro esterno, in piena coerenza con la ratio dell’ordinamento e con il fondamento teologico del munus petrinum.
La questione non si riduce a un mero tecnicismo, toccando l’essenza del rapporto tra atto giuridico e mistero teologico. È in questo orizzonte che occorre collocare la comparazione tra l’accettazione e la rinuncia. L’avv. Patruno individua, sulla base dell’art. 88, paragrafo 1, della Costituzione apostolica Universi Dominci Gregis del 22 febbraio 1996 promulgata da san Giovanni Paolo II (1978-2005), del canone 332, paragrafo 1, e del canone 178 del vigente Codex iuris canonici del 1983, l’immediatezza dell’acquisto della suprema potestas al momento dell’accettazione, ritenendola argomento per l’immediata estinzione della stessa al momento della rinuncia. Tale parallelismo, pur suggestivo, non appare convincente. La ratio legis dell’immediatezza dell’accettazione è garantire che la Chiesa, priva di capo visibile durante la vacanza, ritrovi istantaneamente il suo principio di unità. Il legislatore canonico ha, dunque, stabilito che la potestas sia conferita illico, eliminando ogni vuoto di giurisdizione. Trasferire questo regime, senza mediazioni, all’atto inverso, significa forzare il dato normativo e attribuirgli un valore che la mens legis non giustifica. Il caso della rinuncia, infatti, è molto diverso, essendo la suprema potestas in atto nel soggetto e ancora pienamente efficace fino al dies indicato, consentendo un ordinamento temporale dell’effetto senza pregiudizio per la continuità ecclesiale. È, dunque, in ragione di questa assenza di simmetria che la rinuncia, purché liberamente voluta e ritualmente manifestata, può essere ordinata nel tempo senza rischio di vuoti di governo. Il canone 332, paragrafo 2, è, a tal proposito, inequivocabile: i soli requisiti ad validitatem sono la libertà e la rite manifestatio, non l’immediatezza dell’effetto. Nulla, pertanto, impedisce che l’oggetto della manifestazione comprenda anche l’indicazione di un dies certus a quo, purché reso noto alla Chiesa. La «retta manifestazione» include non solo l’intenzione abdicativa, bensì anche i suoi elementi qualificanti, tra i quali il momento della cessazione. In ciò consiste la forza giuridica e insieme ecclesiale della dichiarazione di Papa Benedetto XVI: non una condizione incerta, ma un termine certo, pubblico e vincolante.
È opportuno, inoltre, ricordare che il canone 189, paragrafo 3, del Codex (inerente alla disciplina generale della rinuncia per gli uffici ecclesiastici e, proprio in ragione di questo, non applicabile al Romano Pontefice), richiamato dall’ avv. Patruno, non stabilisce affatto una regola di immediata efficacia «ex tunc», bensì indica che la rinuncia produce effetti «ex communicatione renuntiantis ad normam iuris». E «a norma del diritto» significa anche in conformità al contenuto di ciò che è stato comunicato. Se l’atto manifesta chiaramente che la rinuncia avrà effetto al 28 febbraio 2013 alle ore 20:00, è proprio questo l’effetto che la norma riconosce, perché così si è manifestata la volontà pontificia nel foro esterno. Non vi è alcuna violazione della natura dell’atto, ma solo la sua specificazione temporale, perfettamente legittima. L’argomento della simmetria tra accettazione e rinuncia va, dunque, ridimensionato. L’accettazione non ammette dilazione perché colma il vuoto della sede vacante; la rinuncia, al contrario, può prevedere un termine, poiché non crea un vuoto, inserendosi in un contesto in cui la suprema potestas è ancora esercitata. È sempre il Signore a conferire e a ritirare il munus petrinum, ma lo fa attraverso la cooperazione responsabile dell’uomo. Non vi è, pertanto, alcun tentativo di piegare la volontà divina a calcoli umani: vi è piuttosto la traduzione, necessaria e inevitabile, di un atto eminentemente spirituale nelle categorie del diritto, che conosce il tempo, il termine e la certezza come strumenti di razionalità e di ordine.
Sul piano tecnico-giuridico, è poi essenziale distinguere la rinuncia sub condicione, legata a un evento futuro e incerto, perciò inammissibile nella maggioranza della dottrina, dalla rinuncia sub die certo, che non introduce alcuna incertezza, ma rafforza la sicurezza giuridica e la visibilità della Chiesa. In quest’ottica, la scelta di Papa Ratzinger non appare come un’anomalia, bensì come un esercizio limpido della sua potestà di governo, volto a garantire non un vuoto, ma un passaggio ordinato. Non possiamo, allora, condividere l’obiezione mossaci secondo la quale le ragioni pratiche di continuità addotte a giustificazione del termine sarebbero deboli, dal momento che la sede vacante, regolata dal canone 335 con il principio nihil innovetur, assicurerebbe già di per sé la continuità istituzionale senza vuoti di potere. È vero, infatti, che la legislazione canonica predispone un regime interinale atto a impedire innovazioni e a conservare la stabilità dell’ordinamento; ma tale regime non equivale all’esercizio pieno della suprema potestà, bensì è solo una fase transitoria destinata a durare fino alla nuova elezione. Con la dilazione, Benedetto XVI non ha, dunque, inteso prevenire un vuoto giuridico, che il diritto già scongiura, bensì assicurare che fino a un preciso momento storico la Chiesa avesse ancora un Capo visibile in atto, custode della sua unità e responsabile del suo governo. Detto in altri termini, la continuità garantita non è stata meramente amministrativa, semmai eminentemente pastorale: evitare che il gregge di Cristo vivesse per parecchi giorni la sospensione traumatica della sede vacante (l’ultima rinuncia, in un contesto radicalmente diverso quale quello del grande scisma d’Occidente, fu quella di Papa Gregorio XII (al secolo il veneziano Angelo Correr) e datata 04 luglio 1415), trasformando la rinuncia in un atto di accompagnamento paterno e pastorale. In questo modo, la determinazione del dies non fu un dettaglio superfluo, ma la modalità giuridica con cui Papa Ratzinger seppe congiungere il rigore della forma canonica con la sollecitudine pastorale per la Chiesa universale.
Non va trascurata, infine, la dimensione teologica e filosofica che soggiace a questo dibattito. La rinuncia al pontificato, come l’accettazione, non è atto puramente umano: è un gesto che si colloca nel mistero della cooperazione tra libertà e grazia. Se, come ricordava il card. Ghirlanda, la potestas pontificia deriva immediatamente da Cristo, è altrettanto vero che Cristo si serve della libertà dell’uomo per manifestarla e ritirarla. Il termine temporale indicato da Benedetto XVI non riduce, né relativizza l’azione divina, bensì mostra come essa si inscriva nelle coordinate della storia, del tempo e della libertà. La filosofia cristiana ci insegna che il tempo non è solo misura del mutamento, ma luogo della salvezza: è nello scorrere del tempo che si manifesta l’eterno. Così, la dilazione della rinuncia non è un mero artificio giuridico. Essa è il segno che la Chiesa vive e opera nella storia, dove anche l’atto supremo del Pontefice si piega alle forme del diritto senza tradire il suo fondamento trascendente. Perciò, lungi dall’essere un vizio, la determinazione temporale impressa da Benedetto XVI alla sua rinuncia costituisce una conferma della natura insieme divina e umana della Chiesa: divina nell’origine del potere pontificio, umano nel suo esercizio giuridico; eterna nella sua missione, temporale nella sua vicenda storica. E proprio in questa tensione tra l’illico dell’azione di Cristo e il tempus della mediazione ecclesiale si rivela, ancora una volta, il mistero del Papato come sacramentum unitatis
* SSML/Istituto di grado universitario San Domenico di Roma
** Università Europea di Roma



