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Una giurisdizione ecclesiastica per il rito antico? Ecco l’idea al centro della lettera inviata ai cardinali

In vista del concistoro straordinario dei cardinali convocato da papa Leone XIV per oggi e domani, uno dei più alti esponenti tradizionalisti del clero francese ha inviato ai membri del Sacro Collegio una lettera in cui propone un nuovo percorso per il rito romano antico nella Chiesa cattolica.

La lettera si propone di aprire un dialogo e fornire un quadro pastorale stabile per le comunità e i fedeli devoti alla liturgia tradizionale.

L’autore del testo, padre Louis-Marie de Blignières, fondatore della Fraternità di San Vincenzo Ferrer, propone di istituire per il vetus ordo una giurisdizione ecclesiastica, modellata sugli ordinariati militari, che offra una struttura canonica rispettosa sia della tradizione sia della comunione con la Santa Sede.

Padre de Blignières, settantasei anni, nel 1988, in seguito alle consacrazioni episcopali dell’arcivescovo Marcel Lefebvre, fu tra i sacerdoti che dialogarono con Giovanni Paolo II, contribuendo alle discussioni che portarono alla creazione della Pontificia commissione Ecclesia Dei per riconciliare i gruppi legati al rito tradizionale.

L’idea di una giurisdizione ecclesiastica dedicata al rito antico non è nuova ed è stata discussa soprattutto in Francia, ma il processo si è di fatto bloccato dopo “Traditionis custodes”, il motu proprio di Francesco del 2021 che ha imposto severe restrizioni al vetus ordo.

Per comprendere come una giurisdizione del genere potrebbe funzionare nella pratica, Diane Montagna si è rivolta [qui] a padre Matthieu Raffray, superiore del Distretto europeo dell’Istituto del Buon Pastore ed ex docente di filosofia all’Angelicum di Roma. Proponiamo una sintesi delle sue risposte.

Padre Raffray, che sostiene la proposta, osserva prima di tutto che la lettera non è stata inviata a papa Leone XIV e non è una richiesta. Si tratta piuttosto di “un’ipotesi di lavoro rivolta ai cardinali” in vista del concistoro di oggi e domani, e naturalmente dovrà essere esaminata e sviluppata ulteriormente, in particolare con l’assistenza dei canonisti.

La proposta, chiarisce padre Raffray, riconosce che la soluzione prospettata non è l’unica possibile ed è probabile che alcuni membri delle comunità tradizionali non siano favorevoli. L’obiettivo non è imporre una risposta uniforme, ma aprire una discussione seria e ragionata.

Si tratta di arrivare a una soluzione ecclesiale stabile e costruttiva per porre fine a una contrapposizione che divide la Chiesa da molti anni ed è causa di profonda sofferenza, specie all’interno delle comunità legate alla liturgia tradizionale.

L’idea è di istituire una giurisdizione ecclesiastica dedicata – come un’amministrazione apostolica personale o un ordinariato – che fornisca un quadro canonico stabile per sacerdoti e fedeli pienamente in comunione con la Santa Sede e legati all’antico rito latino. Lungi dal presentare questa liturgia come una minaccia o un nostalgico ritorno a un passato idealizzato, il testo ne sottolinea la fecondità come autentico mezzo di santificazione ed evangelizzazione, in particolare nelle società fortemente secolarizzate. Si tratta non di rilanciare una controversia liturgica, ma di offrire una risposta istituzionale pragmatica, in continuità con la tradizione della Chiesa, che ha ripetutamente elaborato strutture giuridiche per salvaguardare l’unità nel rispetto della legittima diversità.

Il paragone con gli ordinariati militari può chiarire meglio la proposta. Un Ordinariato Militare è una giurisdizione ecclesiastica personale, definita non dal territorio ma dalle persone che vi appartengono in base a una particolare esigenza pastorale. Nel caso in questione, tale esigenza consisterebbe in un’adesione libera e volontaria alla liturgia tradizionale. La giurisdizione proposta si sovrapporrebbe quindi alle diocesi territoriali senza sostituirle, in un quadro di complementarietà e comunione. Il vescovo incaricato di questa struttura – a livello di Paese o di area linguistica – lavorerebbe in coordinamento con i vescovi diocesani per discernere, a seconda dei contesti locali, le modalità pastorali più appropriate. Un punto chiave della proposta è che non cerca di isolare i fedeli legati alla liturgia tradizionale, ma piuttosto di offrire loro un quadro pastorale chiaro e legittimo, accessibile a chiunque possa beneficiarne, sia temporaneamente che a lungo termine. Posta sotto l’autorità della Santa Sede e in armonia con i vescovi locali, tale giurisdizione potrebbe contribuire a una cura pastorale più serena, al servizio della comunione e dell’unità nella Chiesa.

Concretamente, la soluzione non comporterebbe cambiamenti sostanziali nello statuto o nella vita interna delle comunità precedentemente associate alla Commissione Ecclesia Dei. Questi istituti manterrebbero la loro autonomia canonica, il loro governo proprio e il loro carisma specifico. Come già avviene, i loro sacerdoti potrebbero essere posti al servizio di diverse realtà ecclesiali attraverso accordi chiaramente definiti.

I rapporti tra queste comunità, l’autorità dell’ordinariato e i vescovi diocesani sarebbero regolati da chiare disposizioni canoniche, garantendo il rispetto delle rispettive competenze e la piena comunione ecclesiale. Tale configurazione consentirebbe di porre l’esperienza liturgica e pastorale di queste comunità al servizio della Chiesa senza assorbirle o omologarle, offrendo al contempo un quadro giuridico più stabile e intelligibile per la loro missione.

In linea di principio, un ordinariato o una giurisdizione ecclesiastica personale potrebbero avere un proprio seminario, purché le condizioni pastorali, umane e istituzionali lo consentano. Tale possibilità richiederebbe, tuttavia, un prudente e graduale discernimento e non potrebbe essere prevista in modo uniforme o immediato.

In pratica, l’organizzazione della formazione sacerdotale dovrebbe essere adattata alle realtà di ciascun Paese o area geografica. A seconda del contesto, ciò potrebbe assumere diverse forme: l’istituzione di seminari propri, laddove il numero di candidati e la stabilità delle strutture lo giustifichino; programmi formativi svolti all’interno dei seminari diocesani; oppure formazione impartita in seminari o case di formazione appartenenti a comunità specializzate nella celebrazione della liturgia tradizionale. Si potrebbero anche prevedere soluzioni miste, che consentano una formazione condivisa in alcune discipline accademiche, garantendo al contempo una formazione liturgica e spirituale specifica.

Un approccio così graduale e pragmatico, fondato sulle reali necessità pastorali, fornirebbe le garanzie necessarie per assicurare sia la fedeltà alla tradizione liturgica e dottrinale propria del vetus ordo sia il pieno inserimento nella comunione ecclesiale, sotto l’autorità della Santa Sede e in coordinamento con le strutture di formazione esistenti nella Chiesa.

Per quanto riguarda il clero diocesano, si potrebbero prevedere diverse possibilità. I ​​sacerdoti diocesani potrebbero essere messi a disposizione della giurisdizione personale per un periodo limitato o potrebbero richiedere l’incardinazione permanente al suo interno. Questa prassi seguirebbe un modello canonico già consolidato, paragonabile a quello dei sacerdoti diocesani assegnati, temporaneamente o definitivamente, al servizio degli ordinariati militari.

La questione dei luoghi di culto e delle strutture parrocchiali richiede risposte differenziate, fondate su un discernimento pastorale pragmatico e attente alle realtà locali. La coesistenza geografica di diocesi territoriali e di una giurisdizione ecclesiastica personale permetterebbe di offrire soluzioni flessibili a un’ampia gamma di situazioni. In alcune parti del mondo, in particolare in Europa, dove un numero crescente di chiese sono chiuse o sottoutilizzate, una tale giurisdizione potrebbe fornire una risposta pastorale fruttuosa. Gli edifici ecclesiastici potrebbero essere affidati all’ordinariato dai vescovi diocesani attraverso accordi chiaramente definiti, garantendo sia la conservazione del patrimonio ecclesiastico sia il ripristino di una vita liturgica e pastorale stabile. In altri contesti, ad esempio in America Latina o in Asia, dove le dinamiche ecclesiali sono diverse e le esigenze pastorali sono più orientate alla crescita che alla ristrutturazione, l’ordinariato potrebbe invece favorire la costruzione di nuovi luoghi di culto, sostenuti dalle comunità locali. A seconda delle circostanze, si potrebbe anche prevedere l’acquisizione di edifici esistenti adatti all’uso liturgico e pastorale.

Sin dalla promulgazione del “Summorum Pontificum”, le comunità e i gruppi tradizionali hanno cercato di collaborare con le parrocchie e le diocesi, ma se la collaborazione in alcuni luoghi ha funzionato molto bene, in altri non c’è stata. Pertanto, sembra ragionevole trovare una nuova soluzione piuttosto che tornare al “Summorum Pontificum”. Papa Benedetto XVI, in “Summorum Pontificum”, ha proposto un’interpretazione unificante parlando di due forme – ordinaria e straordinaria – dell’unico rito romano. Papa Francesco, al contrario, ha esplicitamente affermato che esiste una sola forma del rito romano, quella risultante dalla riforma liturgica. Di fronte a questa contraddizione, la soluzione più coerente sembrerebbe essere il riconoscimento, di fatto se non ancora pienamente de iure, dell’esistenza di due riti latini distinti: un rito latino antico o tradizionale e un rito latino riformato. Tale riconoscimento consentirebbe di superare una contrapposizione concettuale divenuta sempre più difficile da sostenere, offrendo al contempo un quadro teologico e canonico più chiaro. La pacifica coesistenza di due riti latini sarebbe in linea con la tradizione della Chiesa, che da tempo ha saputo accogliere una pluralità di riti nell’unità della comunione ecclesiale.

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Foto: Vatican Media

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