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Se la libertà da diritto diventa concessione

di Vincenzo Rizza

Caro Aldo Maria,

con la sentenza n. 199 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale con riferimento alle norme emergenziali sul green pass e sull’obbligo vaccinale.

In particolare e tra l’altro la Corte ha ritenuto legittime:

le norme che richiedevano che per accedere ai luoghi di lavoro il personale del settore pubblico dovesse possedere ed esibire una certificazione da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base) e che, in mancanza, il lavoratore fosse considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento;

le norme che imponevano l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, disponendo che i lavoratori destinatari di tale obbligo, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, dovessero possedere ed esibire una certificazione da vaccinazione o guarigione (cosiddetto green pass rafforzato) e che, in caso di mancato possesso della suddetta certificazione, fossero considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.

La Corte, ancora, richiamando propri precedenti in materia di emergenza sanitaria, ha ritenuto che l’obbligo vaccinale disposto nei confronti dei soggetti ultracinquantenni risponderebbe a una valutazione non irragionevole delle evidenze scientifiche del tempo (certificate dalle autorità preposte) che individuavano tali soggetti come i più esposti alla malattia severa e rappresenterebbe una misura “non sproporzionatamente preordinata a tutelare la salute pubblica, in quanto rivolta a proteggere i soggetti più fragili, a contenere il carico ospedaliero, oltre che, pur sempre, a ridurre la circolazione del virus”.

La sentenza non sorprende e costituisce evidente dimostrazione di come quella che viene definita la più bella costituzione del mondo possa essere piegata a ogni esigenza e come la libertà personale possa essere soffocata – anche pesantemente – ogni volta che venga evocata una qualche “evidenza scientifica”: non importa se vera o presunta, basta che sia semplicemente dichiarata tale da un’autorità tecnica. In sostanza, di fronte a una pandemia, il legislatore può limitare diritti fondamentali perché la “scienza” in quel momento dice che è necessario. Non servono evidenze granitiche ma è sufficiente anche un blando consenso scientifico da parte di un’autorità che, peraltro, è di nomina politica e quindi tutt’altro che neutrale.

La Corte, pertanto, prende atto della decisione tecnica e la ratifica: il legislatore si è appellato a fonti scientifiche istituzionali e tanto basta. La libertà individuale – di movimento, di lavoro, di autodeterminazione sanitaria – viene così sacrificata non sulla base di un rigoroso bilanciamento dei diritti costituzionali, ma sull’altare di un consenso scientifico assunto come dogma.

Il problema, naturalmente, non è la scienza, ma l’uso che se ne fa. La scienza, per sua natura, è ipotetica, rivedibile, fallibile. Il diritto, invece, dovrebbe essere prudente nel limitare le libertà individuali innanzitutto in quanto le certezze scientifiche sono provvisorie. In concreto, tuttavia, più la scienza sembra incerta, più la libertà viene compressa “per precauzione”.

Il principio di precauzione, allora, viene esteso fino a ritenere legittime misure restrittive delle libertà fondamentali che anche solo potenzialmente possono ridurre il rischio per la salute pubblica. Il tutto senza una seria verifica di proporzionalità, senza alcuna comparazione con alternative meno invasive e soprattutto senza alcuna valutazione successiva sull’effettiva efficacia di quelle misure.

Un modo eufemisticamente disinvolto per applicare il principio di precauzione che, se portato alle estreme conseguenze, domani potrebbe condurre, perché no, al divieto della circolazione delle auto considerato che evidenze scientifiche (queste difficilmente confutabili) dimostrano che ogni anno genera solo in Italia migliaia di vittime e decine di migliaia di feriti.

In fondo la Corte sembra aver deciso che la libertà non è più un diritto naturale da limitare solo in casi estremi e con criteri molto rigorosi ma è una mera concessione del sovrano, revocabile e comunque subordinata al parere dell’esperto di turno che non è sindacabile neppure ex post.

A rendere il quadro ancora più inquietante è, poi, l’autoreferenzialità della decisione. La Corte, infatti, cita propri precedenti con l’effetto che la legittimità di una norma non viene più cercata nei fatti o in un confronto critico con la realtà, ma nella continuità della propria giurisprudenza. Un percorso tautologico per cui la norma diventa legittima perché “lo abbiamo già detto” e “lo abbiamo già detto perché la norma è legittima”.

In definitiva la Corte, lungi dall’essere argine al potere statale, ne diventa il suo difensore legittimandone ogni scelta e fissando il principio per cui quando parla la scienza (quale poi?), la libertà può attendere e l’idea che i diritti fondamentali siano negoziabili in base alle emergenze del momento. Emergenze che, si sa, non finiscono mai. Ieri l’emergenza sanitaria, oggi l’emergenza climatica, domani chissà, con la libertà svuotata di ogni significato che cede il passo a un ordinamento in cui l’eccezione non giustifica più la regola: la sostituisce.

 

Aldo Maria Valli:
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