Padre Faré / Risposta a monsignor Athanasius Schneider circa l’invalidità di una eventuale scomunica della FSSPX
di padre Giorgio Maria Faré
Caro Valli,
dopo aver ascoltato le recenti dichiarazioni di monsignor Schneider circa l’invalidità di una eventuale scomunica della FSSPX a seguito di ordinazioni episcopali senza mandato papale, ho avvertito il dovere di intervenire nuovamente per mettere in luce alcune fallacie logiche e canoniche della sua argomentazione.
Mi propongo di analizzare tali dichiarazioni alla luce dell’insegnamento e della legge della Chiesa, utilizzando come bussole il Codice di diritto canonico e il Magistero perenne.
La tesi di monsignor Schneider può essere riassunta nei seguenti punti: 1) un’eventuale scomunica per tali consacrazioni sarebbe invalida; 2) la ragione risiederebbe nell’assenza di un’intenzione soggettiva di compiere uno scisma; 3) la prova di questa assenza di intenzione sarebbe la menzione del Papa durante il Canone della Messa.
Ecco alcune considerazioni in merito.
Prima di ogni discussione sulle intenzioni, dobbiamo partire dal fatto oggettivo. L’oggetto della polemica sono le consacrazioni episcopali. Nella teologia cattolica, un vescovo non è un semplice amministratore; è un successore degli Apostoli, un anello nella catena della successione apostolica che garantisce la continuità della Chiesa nel tempo. La consacrazione di un nuovo vescovo è, quindi, un atto che tocca il cuore stesso della costituzione divina della Chiesa.
Proprio per questa sua natura fondamentale, la Chiesa da sempre protegge questo atto con la massima severità giuridica. Il Codice di diritto canonico è di una chiarezza lapidaria.
Il Canone 1013 recita: «A nessun vescovo è lecito consacrare un altro vescovo, se prima non consta del mandato pontificio».
La norma non ammette eccezioni. Non dice “di norma”, “preferibilmente” o “salvo casi gravi”. Dice “nessuno”. Questo perché il mandato pontificio non è una mera formalità burocratica. È l’atto giuridico che inserisce il nuovo vescovo nella comunione visibile del collegio episcopale con il Romano Pontefice. Senza quel mandato, il nuovo vescovo è, canonicamente parlando, una cellula separata dal corpo, un ramo tagliato dalla vite.
Qual è la conseguenza della violazione di questa norma fondamentale? La Chiesa considera questo atto talmente grave da aver stabilito la pena più severa possibile. Il Canone 1387 afferma: «Il vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica».
Analizziamo il significato di questa pena. Latae sententiae significa che la scomunica è automatica. Non serve un processo, non serve un decreto. La pena scatta nello stesso istante in cui viene compiuto il delitto. È l’atto stesso a separare dalla comunione visibile della Chiesa. Affermare che una tale scomunica, prevista in modo così esplicito dalla legge universale, sarebbe “invalida”, equivale a sostenere che la legge suprema della Chiesa, in uno dei suoi punti più cruciali, non abbia valore. È una posizione canonicamente insostenibile.
L’argomento centrale di monsignor Schneider è che alla FSSPX mancherebbe l’intenzione soggettiva di compiere un atto scismatico. Ma questa tesi rivela una profonda confusione tra la psicologia e il diritto, e tra la disobbedienza e lo scisma.
Nel diritto canonico l’intenzione si presume dagli atti [[1]]. Una persona che compie un atto la cui conseguenza naturale e diretta è una specifica rottura, si presume che abbia inteso tale rottura, a meno che non dimostri una totale e incolpevole ignoranza, cosa impensabile per un vescovo.
Ma andiamo alla definizione di scisma. Il Canone 751 è preciso: «Vien detto […] scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti».
Lo scisma è “rifiuto della sottomissione”. Ora, poniamoci una domanda logica: può esistere un’azione che manifesti più chiaramente e radicalmente il “rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice” di quella di usurparne la prerogativa più esclusiva e fondamentale, ovvero costituire i successori degli Apostoli?
Consacrare vescovi senza il mandato di Pietro significa, nei fatti, affermare: “Io ho il potere di garantire la successione apostolica indipendentemente da te”. Significa creare una gerarchia parallela, autonoma. Non è un semplice atto di disobbedienza a una legge particolare; è un atto che rigetta la struttura stessa del governo della Chiesa. L’atto è scismatico nella sua essenza, perché incarna il rifiuto pratico della sottomissione al primato di Pietro.
L’argomentazione di monsignor Schneider crea una dicotomia insostenibile: a suo dire si potrebbe — nei fatti, con un atto della massima gravità — rifiutare la sottomissione al Papa, pur affermando a parole di non avere l’intenzione di rifiutare la sottomissione. È una contraddizione logica che nessun sistema giuridico può accettare. È come affermare: “Riconosco l’autorità del re, ma ora nomino io i suoi duchi e i suoi generali”.
Monsignor Schneider prosegue dunque dicendo che la preghiera per il Papa durante la Messa (ovvero la menzione del nome del Papa nel Canone della Messa) dimostrerebbe la permanenza nella comunione.
Se però analizziamo bene questa affermazione, ci rendiamo conto che, viceversa, essa viene a legittimare un vuoto formalismo e una profonda ipocrisia teologica.
Monsignor Schneider tenta di trasformare l’orazione in cui il sacerdote dichiara solennemente di celebrare in comunione con il Papa e il vescovo locale in una sorta di “salvacondotto” per lo scisma. Ma la comunione ecclesiastica (communio ecclesiastica) non è un sentimento di affetto o una citazione nominale; è una realtà ontologica, visibile e giuridica. La tradizione la fonda su tre vincoli visibili (tria vincula) [[2]]:
Il vincolo della Fede (vinculum fidei): la professione dello stesso Credo.
Il vincolo dei Sacramenti (vinculum sacramentorum): la partecipazione agli stessi riti.
Il vincolo del governo gerarchico (vinculum regiminis): la sottomissione all’autorità del Papa e dei vescovi in comunione con lui.
Affinché la comunione sia reale, questi tre legami devono sussistere insieme. Se anche uno solo di essi viene spezzato, la piena comunione visibile cessa.
L’atto di consacrare un vescovo senza mandato papale rompe di netto e pubblicamente il terzo vincolo, quello del governo. A questo punto, la citazione del Papa nel Canone della Messa non “sana” la rottura, ma costituisce un atto paradossale e contraddittorio. Dichiararsi “una cosa sola con il Papa” (una cum), mentre si agisce in esplicita ribellione alla sua autorità suprema è un’ipocrisia. Si prega per il Papa, ma nei fatti si agisce come se questi non avesse autorità su un punto nevralgico come la costituzione gerarchica della Chiesa.
È lecito usare il rito sacro come una giustificazione legalista per coprire un atto di separazione? Certamente no. Non si può dire: “sono unito al Papa” nella preghiera della Messa e allo stesso tempo affermare con gli atti: “Non riconosco il suo potere di legittimare le consacrazioni episcopali”. La menzione del nome del Papa nel Canone della Messa, che intende essere l’espressione formale di una reale unità, diverrebbe in questo caso una vuota formalità utilizzata per rassicurare le coscienze dei fedeli, per legittimare subdolamente una condotta parallela e indipendente rispetto alla gerarchia della Chiesa.
Conclusione
Di fronte a una crisi, la soluzione non è mai la creazione di un’ulteriore frattura. Le argomentazioni di monsignor Schneider che abbiamo analizzato, sebbene forse dettate da preoccupazione, sono purtroppo fondate su gravi errori logici e canonici. Esse svuotano di significato la legge della Chiesa, ridefiniscono la natura della comunione in termini soggettivi e giustificano un atto oggettivamente scismatico con la presunzione di una buona intenzione.
La nostra fede ci insegna a confidare nella promessa di Cristo: le porte degli inferi non prevarranno. Questa promessa è stata fatta da Gesù a Pietro, ed è garantita dunque all’interno della Chiesa. Ogni tentativo di “salvare la Chiesa” prescindendo dalla successione apostolica è, purtroppo, un atto che, invece di curare la ferita, ne apre una ancora più profonda.
[1] Can. 1321 §4 « Posta la violazione esterna l’imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti».
[2] Cfr. Roberto Bellarmino, De controversiis.



