Storia della Chiesa / Tra democrazia e sinodalità. La vicenda dei “trustees” e il ruolo dei laici
Negli Stati Uniti il trusteeism fu un tipo di gestione parrocchiale, particolarmente attivo tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo, che vide il laicato cattolico rivendicare un ruolo attivo nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, non di rado in conflitto con la gerarchia episcopale. Consisteva nel controllo dei beni materiali parrocchiali da parte di un consiglio di amministrazione formato da laici eletti, detti trustees (fiduciari). Il modello, che rispecchiava le pratiche societarie statunitensi e le strutture tipiche delle congregazioni protestanti, portò a una tensione con la gerarchia cattolica: i laici rivendicavano una sorta di democrazia gestionale, mentre i vescovi rivendicavano il proprio potere giurisdizionale. Tensione che divenne ancora più forte quando i laici cercarono non solo di gestire le proprietà parrocchiali, spesso acquistate con i loro fondi, ma anche di avere voce in capitolo nella scelta dei sacerdoti.
Nel corso del tempo, il trusteeism fu progressivamente limitato e infine superato dall’affermazione del modello gerarchico episcopale, spesso mediante sentenze giudiziarie che hanno riconosciuto il ruolo dei vescovi. Una vicenda del passato che però contiene insegnamenti anche per l’oggi.
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di Martin Grichting
Il diritto patrimoniale della Chiesa necessita di «una giustificazione teologica che deriva dal mandato del Signore stesso». Per questo «deve essere sempre commisurato agli obiettivi della Chiesa ed essere adeguato alle concrete condizioni di vita della Chiesa» [[1]]. Ciò vale per la Chiesa, prima di tutto, verso l’interno, in relazione alla configurazione del diritto canonico. Il diritto patrimoniale e lo stesso patrimonio della Chiesa, infatti, sono parti di «una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino» (LG 8) che la Chiesa rappresenta.
Affinché l’immagine della Chiesa, che è allo stesso tempo «la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo» (ibidem), non venga distorta, è tuttavia essenziale che i suoi principi di diritto patrimoniale siano riconosciuti e rispettati anche dal diritto statale, cioè verso l’esterno. Per questo motivo la Chiesa si adopera affinché le sue istituzioni canoniche e i suoi atti giuridici abbiano efficacia anche nel diritto secolare (cfr. c. 1274 § 5, c. 1284 § 2, 3° e c. 1299 § 2 CIC/1983). Concordati e altri contratti fra lo Stato e la Chiesa servono non da ultimo a questo scopo.
Non sempre la Chiesa riesce ad ancorare i suoi principi di diritto patrimoniale al diritto secolare. Le ragioni sono molteplici. Così, con la «Legge sull’amministrazione del patrimonio nei comuni parrocchiali della Chiesa cattolica» del 1875, la Prussia, impegnata nel Kulturkampf, cercò di mettere in competizione tra loro clero e laici attraverso la configurazione della legge sull’amministrazione dei beni ecclesiastici, che era in contraddizione con i principi della Chiesa. L’autore della legge, Paul Hinschius, lo ammise apertamente: «La legge offre così ai laici la possibilità di sfuggire all’influenza totalizzante del clero nell’amministrazione dei loro beni ecclesiastici, e può diventare il punto di partenza per un rifiuto del paternalismo clericale anche in altri ambiti» [[2]].
In Austria divenne famosa la cinica proposta del Gauinspekteur nazista di Vienna che, in occasione della promulgazione della legge sull’imposta di culto, suggerì di creare comuni parrocchiali e di far arrivare ad essi, e non alle diocesi, le imposte pagate dai credenti. Riteneva ciò «una seria possibilità di mettere la scure alla radice della gerarchia cattolica». Perché bisognava evitare «con mezzi legali che il potere del vescovo, e quindi la guida centrale del cattolicesimo politico, venisse rafforzata anche finanziariamente» [[3]].
Infine, va ricordata la legge francese sulla separazione tra Stato e Chiesa del 1905. Questa lasciò alla Chiesa la sola alternativa di trasferire i propri beni diocesani e parrocchiali ad associazioni strutturate in modo democratico (associations cultuelles) o di rinunciarvi a favore dello Stato cioè dei comuni e delle città. Papa Pio X scelse quest’ultima: «È perché fu posta perfidamente di fronte alla scelta fra la rovina materiale e un’offesa consentita alla sua costituzione, la quale è di origine divina, che essa ha rifiutato, anche a costo della povertà, di lasciare attentare in lei all’opera di Dio» [[4]].
Non sempre la Chiesa dovette scegliere tra il «bene» e i «beni» della Chiesa, come Joseph Ratzinger sintetizzò il dramma francese [[5]]. E non sempre le ingerenze nel diritto patrimoniale della Chiesa furono un mezzo per impedirle di compiere la sua missione. Negli Stati Uniti d’America, per esempio, non fu un atteggiamento ostile verso la Chiesa da parte dello Stato, bensì un atteggiamento di distacco da essa, ad essere responsabile del fatto che la Chiesa avesse incontrato gravi problemi di diritto patrimoniale, i quali causarono considerevoli danni pastorali.
Il Trusteeism
Prima che la Francia sperimentasse una rigida separazione tra Stato e Chiesa, la introdussero gli Stati Uniti d’America: con il primo emendamento della Costituzione dell’Unione del 1787, entrato in vigore il 15 dicembre 1791, fu vietata a livello federale l’establishment – la creazione o l’esistenza di una Chiesa di Stato – che portò alla sua graduale abolizione nei singoli Stati [[6]]. Se da quel momento in poi le comunità religiose non poterono più avere una veste statale, si pose la questione di come dovessero configurarsi nel diritto secolare. A questo scopo c’era solo il diritto privato nella sua variante anglosassone. Ciò significò che le comunità religiose non poterono agire nell’ambito del diritto secolare come tali, ma solo come associazione di credenti, come corporation, guidata da trustees in qualità di rappresentanti autorizzati con ampi poteri sul patrimonio. Queste strutture, per loro natura democraticamente organizzate, non erano conciliabili con l’organizzazione gerarchica della Chiesa cattolica.
Nacque così la problematica di una doppia struttura: accanto alla Chiesa, amministrata secondo il diritto divino e canonico, vi erano associazioni che, secondo le leggi secolari, avevano diritto al possesso e all’amministrazione dei beni destinati a fini ecclesiastici. L’unica alternativa era quella di considerare i beni destinati a fini ecclesiastici de facto di proprietà privata di una singola persona, un sacerdote o un vescovo (fee simple) [[7]].
Ciò che avvenne successivamente e continuò fino alla metà del XIX secolo è entrato nella storia della Chiesa americana con il titolo di trusteeism [[8]]. A tratti degenerò nella «malattia della trusteemania» [[9]] e fu talmente traumatizzante che ancora durante il Concilio Vaticano II l’arcivescovo di Philadelphia, il cardinale John Krol, mise in guardia da essa [[10]].
Tentativi di legittimazione
Il primo vescovo degli Stati Uniti d’America, l’ex gesuita John Carroll (1736-1815), non si oppose in fondo alla «divisione dei poteri» in potere spirituale da un lato e amministrazione patrimoniale regolata dallo Stato e gestita da laici dall’altro. Ancora educato in Europa, nello spirito gallicano prerivoluzionario, cercò di mantenere un fragile equilibrio tra queste due forze [[11]]. Tuttavia, già lui si oppose alla richiesta dei trustees di rivendicare il diritto di eleggere il pastor, o addirittura di votarne la rimozione, in virtù del diritto di patronato [[12]]. Anche in seguito, questa pretesa che, almeno apparentemente, si basava ancora sul diritto canonico tradizionale, fu respinta. Così, nel 1823, il vescovo di Philadelphia, Henry Conwell, riteneva che negli Stati Uniti d’America non esistessero benefici che garantissero ai sacerdoti il godimento indiscusso del loro reddito. Piuttosto, erano salariati dei trustees. Pertanto, non era possibile far valere alcun diritto di patronato [[13]]. E nel 1829 il primo Sinodo provinciale di Baltimora ufficializzò quindi questa posizione [[14]].
Trustees più radicali lasciarono poi del tutto il campo del diritto canonico e dell’ecclesiologia. Invece di superare, nel nuovo mondo libero, il giurisdizionalismo europeo prerivoluzionario, con i suoi interventi sul diritto patrimoniale e sul diritto delle persone, cercarono di inserire tutto in un contesto democratico. Concretamente, ciò significò che volevano trasferire ai laici i poteri ecclesiastici che i governanti europei avevano usurpato per secoli. I «diritti» che i principi esercitavano indirettamente per i laici in Europa dovevano ora essere esercitati direttamente dai laici poiché negli Usa lo Stato non interferiva nella Chiesa [[15]]. Così, nel 1818 i trustees di Charleston guardavano con entusiasmo al giorno in cui si sarebbe arrivati «a un concordato che definirà e stabilirà i relativi diritti religiosi del popolo sovrano Statunitense di fede cattolica e del clero» [[16]]. In tal senso comunicarono al loro arcivescovo, Ambrose Maréchal di Baltimora: «Riteniamo opportuno informarvi che nell’amministrazione dei beni della nostra Chiesa non ammettiamo alcun superiore che diriga e controlli, essendoci stata accordata la fiducia dalle leggi dello Stato e per volontà della Congregazione per la quale operiamo» [[17]]. Sulla base di questa «divisione dei poteri» interna alla Chiesa, trassero ulteriori diritti come la scelta e la destituzione del loro sacerdote. Perché «è nostro diritto per una delle massime fondamentali di equità e giustizia: «Cujus est dare, ejus est disponere›» [[18]], o più semplicemente: chi paga comanda.
Il principale teorico dei trustees di Norfolk, John F. Oliveira Fernandez, si spinse ancora oltre, usando le parole di Gesù: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt 22,21) e «il mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36) per giustificare la divisione della Chiesa in potestà spirituale, che spetta al clero, e potere secolare sui beni temporali della Chiesa, che spetta ai laici [[19]].
Gravi danni alla cura d’anime
Indottrinati in un tale «fantasioso gallicanesimo» [[20]], trustees di tutto il paese rivendicarono i loro presunti diritti. Già sotto il vescovo Carroll, nel 1785 i trustees di New York rivendicarono il diritto di nominare e destituire il loro pastor. Carroll respinse la loro richiesta, profetizzando che tale azione avrebbe distrutto l’unità e la cattolicità della Chiesa [[21]]. Avrebbe avuto ragione. Infatti data la loro posizione, di fatto di datori di lavoro dei sacerdoti, varie trustees corporations emanarono poi per gli stessi vere e proprie descrizioni delle mansioni e manuali dei compiti, i quali inabilitarono il pastor e divisero le congregations (a quel tempo non si parlava ancora di parrocchie a causa del carattere missionario della Chiesa) [[22]]. Allontanarono dalle loro chiese i sacerdoti che volevano seguire le direttive della Chiesa e le istruzioni del loro vescovo, li privarono del loro stipendio o chiusero le chiese a loro e ai fedeli [[23]]. I trustees della cattedrale di St. Mary di Philadelphia fecero persino rimuovere le insegne episcopali del loro vescovo, quando egli scomunicò un sacerdote ribelle, con il quale essi collaboravano [[24]].
La reazione dei vescovi a tali eventi non si fece attendere. Scomunicarono o sospesero i sacerdoti colpevoli e i trustees ricalcitranti [[25]]. Posero l’interdetto sulle Chiese che non erano più sotto la guida di un pastor legittimo [[26]]. Ciò era regolarmente accompagnato, nelle comunità coinvolte, da tumulti pubblici [[27]] e scismi, che danneggiarono il servizio pastorale della Chiesa e la sua immagine pubblica [[28]].
Non solo i vescovi e i sacerdoti furono vittime di questi conflitti. Infatti i trustees laici entrarono in conflitto con i loro pastori a causa delle dispute riguardanti i beni destinati a fini ecclesiastici. Ciò danneggiò non solo i loro rapporti con la Chiesa, ma minò la loro stessa fede. A tale riguardo, nel 1842 l’arcivescovo di New York, John Hughes, sintetizzò la questione così: «Abbiamo conosciuto molti trustees, ma non ne abbiamo mai conosciuto uno che, ritiratosi dalla carica, fosse diventato un cattolico migliore o un uomo più pio di quanto fosse quando la assunse, al contrario, ne abbiamo conosciuti molti che, ritiratisi da quella carica, si sono trovati ad avere perso non solo molto del loro sentimento religioso, ma anche molta della loro fede» [[29]].
Reazione della Santa Sede
Sebbene il vescovo Carroll fosse consapevole del fatto che la guida spirituale della Chiesa da un lato e la gestione del sostentamento materiale dei sacerdoti, nonché il finanziamento pastorale, dall’altro non potessero essere nettamente separati [[30]], non riconobbe alcun problema sistemico nelle dispute tra clero e trustees, ma solo una mancanza di formazione teologica dei laici. Egli intese quindi affrontare il problema istruendo i trustees in merito alle rispettive competenze del clero e dei laici [[31]]. Anche a Roma si trovò confrontata con un nuovo tipo di problema, la cui portata inizialmente non fu pienamente compresa. Così, agli emissari dei trustees fu data talvolta ragione, cosa che fece infuriare l’episcopato americano [[32]]. Perciò l’arcivescovo di Baltimora, Ambrose Maréchal, informò direttamente la Curia romana sugli eventi negli Stati Uniti e, nel 1821, si recò personalmente a Roma [[33]].
Una diretta conseguenza di questo intervento fu la lettera di papa Pio VII «Non sine magno» del 24 agosto 1822 [[34]], rivolta non solo all’arcivescovo Maréchal e ai suoi vescovi suffraganei, ma anche «ai figli amati, gli amministratori dei beni della Chiesa». Questo documento non si occupava solo del grave conflitto di Philadelphia, che entrò negli annali con il nome di «scisma di Hogan» [[35]]. Fu di natura più profonda e riguardò la situazione in tutti gli Stati Uniti d’America. Legittimamente si può affermare che questo documento è di natura magisteriale, perché contiene affermazioni sempre valide riguardo alla guida della Chiesa e al diritto patrimoniale.
Il Papa chiese ai trustees se non fossero a conoscenza del fatto che lo Spirito Santo avesse assegnato ai vescovi il compito di guidare la Chiesa di Dio. È cosa nota che non è il gregge che guida il pastore, ma è il pastore che guida il gregge [[36]]. Quanto al patrimonio della Chiesa, il papa notò che l’eccessivo e sfrenato diritto che i trustees usavano rivendicare per sé stessi, anche indipendentemente dai vescovi, creava problemi non solo a Philadelphia ma anche in altre province. Se tale diritto non fosse stato limitato da un regolamento restrittivo, sarebbe venuto ad essere una fonte permanente di abuso e di discordia. I trustees – chiamati dal papa non del tutto correttamente, ma probabilmente intenzionalmente solo «aeditui» (amministratori, custodi) – avrebbero dovuto considerare che i beni offerti per il culto, per la chiesa e per il sostentamento dei suoi ministri, rientravano nella potestà della Chiesa. E quindi, «come i vescovi sono coloro che governano la Chiesa per mandato divino, così non possono essere esclusi dall’avere la responsabilità dei beni della Chiesa, dal diritto di disporne e dalla tutela degli stessi» [[37]].
Inoltre il Papa affermò che fosse nuovo e mai sentito nella Chiesa il fatto che i trustees e altri laici si fossero presi il diritto di assumere sacerdoti privi di facoltà valide, di licenziare i sacerdoti o di pagare uno stipendio ai sacerdoti che preferivano. Se nella Chiesa si fosse arrivati a tanto, non sarebbero stati più i vescovi a guidarla bensì i laici. Il pastore sarebbe stato sottomesso al suo gregge. E i laici avrebbero usurpato l’autorità conferita ai vescovi per mandato divino [[38]].
Per porre rimedio a questa situazione, egli diede ai vescovi «regole e istruzioni» per poter ripristinare la pace e la tranquillità [[39]]. Queste direttive, sviluppate da Propaganda Fide, fecero una sostanziale distinzione tra le chiese e le località esistenti e quelle da costruire in futuro. Per quanto riguarda le prime, fu adottato un approccio prudente: sarebbe stato troppo pericoloso cercare di sottrarre ai laici i beni di cui erano in possesso secondo il diritto secolare. Secondo il Papa non c’era altro modo se non quello di ammonirli e pregarli. I vescovi avrebbero dovuto quindi mostrare alle congregations quali gravi danni fossero stati provocati dall’uso incontrollato del diritto secolare da parte dei trustees. La congregation che eleggeva i trustees avrebbe dovuto quindi limitarne il potere con regole adeguate, inoltre, le congregations avrebbero dovuto essere chiamate ad eleggere come trustees solo coloro che erano devoti, saggi e integri. Pio VII affermava inoltre che avrebbero dovuto assicurarsi che il potere degli amministratori fosse limitato in modo che non potessero licenziare il sacerdote o togliergli lo stipendio, né avrebbero dovuto avere il potere di incaricare un sacerdote che non fosse stato ammesso o che fosse stato sospeso dal vescovo. In conclusione, le congregations avrebbero dovuto fare in modo che i sacerdoti fossero completamente indipendenti dai trustees nell’esercizio del loro servizio pastorale.
Per quanto riguarda le chiese che fossero state costruite successivamente, la Propaganda Fide raccomandò di trasferirle alla persona del vescovo (fee simple). Ciò doveva essere fatto in modo assolutamente conforme al diritto secolare. Sarebbe poi stato compito del vescovo trasmettere questi beni al suo successore in carica, mediante testamento. Se i laici tuttavia avessero voluto amministrare essi stessi i beni, il vescovo avrebbe dovuto assicurarsi che ciò avvenisse in modo tale da non poterne abusare in alcun modo. Se non fosse stato possibile trovare una soluzione accettabile per la Chiesa, il vescovo avrebbe dovuto rifiutare di consacrare la chiesa e non avrebbe dovuto assegnarvi nessun sacerdote.
Per quanto chiare furono le parole del papa e le istruzioni della Congregazione, va ricordato che la Santa Sede in quel momento non condannò il sistema trustee nella sostanza, ma cercò solo di limitarne gli effetti [[40]]. La partecipazione dei laici doveva essere contenuta nei limiti stabiliti dal Concilio di Trento. La visione secondo la quale il sistema sarebbe sopravvissuto in quella forma, se i trustees avessero seguito le indicazioni del Papa in quel momento, non può quindi essere scartata [[41]]. Comunque, la lettera di Pio VII e l’istruzione allegata non riuscirono ad avere molto effetto sui trustees più convinti [[42]].
Risposta sinodale dei vescovi americani
I trustees recalcitranti erano di per sé in buona fede, e soltanto mal informati sul fatto di dover essere solo amministratori di beni destinati al perseguimento di fini ecclesiastici? Il vescovo Carroll era ‒ come detto ‒ ancora di questo parere. Nel frattempo, però, era diventato palese che il potere di disporre dei beni destinati a fini ecclesiastici poteva essere messo al servizio di interessi diversi da quelli della Chiesa. Indubbiamente, domande legate a opinioni «conservatrici» o «progressiste» riguardo al cammino che la Chiesa avrebbe dovuto seguire, non giocarono ancora un ruolo in quel momento. Conflitti di interesse nacquero piuttosto dal fatto che i trustees usavano, non di rado, la loro influenza per servire interessi nazionalistici. Ad esempio, gli irlandesi, coloni della prima ora, avevano problemi di fondo ‒ se non altro per motivi linguistici ‒ con il clero francese emigrato negli Stati Uniti dopo la rivoluzione del 1789 [[43]]. I tedeschi e gli alsaziani, a loro volta, volevano preservare la loro identità nazionale nel nuovo mondo e usavano la loro influenza sui beni destinati a fini ecclesiastici per mettere fuori gioco i credenti di altre nazionalità [[44]]. Ancora più pericoloso fu il fatto che i trustees utilizzassero il sistema per ottenere vantaggi personali. Essi consideravano la loro carica come un gradino per la scalata sociale e pensavano di poter far sì che, nella loro Chiesa, si affermassero le procedure e le opinioni comuni della società protestante-democratica, permettendo loro di aumentare il proprio prestigio [[45]]. Di conseguenza, si espressero a favore dell’americanizzazione e della democratizzazione della Chiesa [[46]]. In questo quadro si può riconoscere che molti dei trustees furono allo stesso tempo massoni e si assicurarono addirittura che i simboli relativi alla massoneria venissero esposti nelle «loro» chiese [[47]]. Altri trustees ‒ scavalcando vescovi e parroci ‒ vollero inculturare la Chiesa cattolica nel nuovo mondo di loro iniziativa e secondo le loro idee[48]. Questo includeva anche il hire and fire del pastor [[49]]. Anche gli interessi economici ebbero un loro peso: a volte i trustees non sceglievano i sacerdoti prevalentemente in base alla loro religiosità, ma piuttosto in base al fatto che fossero considerati buoni oratori. Speravano così di ottenere una maggiore frequentazione della chiesa e quindi entrate maggiori [[50]].
Senza dubbio, il sistema del trustee aveva portato al fiorire della costruzione di chiese e alla formazione di congregations. La fede profonda e la buona volontà furono le forze trainanti in molti casi. Ma il sistema rischiava sempre di dividere le congregations. Perché creò quattro forze in competizione tra loro. E la prosperità della congregation dipendeva solo dalla compatibilità delle personalità del vescovo diocesano, del sacerdote, dei trustees laici e dalla composizione nazionale, sociale e culturale della congregation. Infatti, i quattro attori citati non avevano come punto di riferimento comune per il loro operato l’ecclesiologia e la disciplina della Chiesa. Per il clero il punto di riferimento era il diritto canonico e per i trustees e la congregation il diritto secolare e i valori sociali. Il sistema trustee richiedeva pertanto un grado di disponibilità a collaborare e una capacità di comunicazione superiore alla media da parte di tutti gli attori. Di fronte alla sempre inevitabile inadeguatezza umana, essa rappresentava una richiesta eccessiva. Perciò divenne sempre più diffusa tra i vescovi la convinzione che i problemi del sistema trustee non dipendessero dalle persone e dal loro precario livello di formazione teologica, né dalla loro moderata capacità di collaborazione, bensì dal sistema in sé stesso. Nel 1842, l’arcivescovo di New York, John Hughes, a differenza del vescovo Carroll, dichiarò ciò apertamente [[51]]. La maggioranza dei vescovi era probabilmente già arrivata a questa convinzione in precedenza. Cercarono quindi una soluzione istituzionale al problema trustee che rendesse la vita ecclesiale il più possibile indipendente dalla casualità delle costellazioni del personale e dai limiti umani. Per i vescovi non si trattava semplicemente di una lotta per il potere. Alla fine era in gioco il carattere spirituale stesso della Chiesa [[52]]. Si trattava, infatti, di impedire che la Chiesa negli Stati Uniti d’America si perdesse in un ambiente repubblicano-protestante[53].
Senza che fosse intenzionale, il problema trustee divenne così il catalizzatore per la realizzazione, negli Stati Uniti, di una Chiesa cattolica unita e solida, che si distingueva decisamente dal mainstream sociale. Ciò avvenne, non da ultimo, per l’azione comune dei vescovi, nata dalla necessità. Nel periodo tra il 1829 e il 1891 si svolsero trentaquattro sinodi di diversa natura[54]. Questi ultimi ebbero un’influenza duratura sulla vita della Chiesa cattolica negli Stati Uniti nel XIX secolo e fecero sì che i vescovi diventassero le forze trainanti, dopo che la Chiesa cattolica era stata, fino al primo quarto del XIX secolo, una confederazione piuttosto sciolta di congregations locali [[55]].
Con la legislazione del Primo Concilio provinciale di Baltimora nel 1829, iniziò una vivace attività di lavoro legislativo dei vescovi con l’obiettivo di eliminare il sistema trustee. Fu deciso dunque che da allora in poi non si sarebbero più consacrate chiese di nuova costruzione, se il titolo di proprietà non fosse stato preventivamente trasferito al vescovo ai sensi della fee simple [[56]]. Per le chiese già esistenti, i problemi rimasero però irrisolti, perché i vescovi non riuscirono ad affermarsi contro la posizione giuridica dei trustees, che si fondava sul diritto secolare. I vescovi cercarono quindi soprattutto di disciplinare i sacerdoti, che a volte si alleavano con i trustees. E imposero l’interdetto sulle chiese, cosa che avrebbe indebolito economicamente i trustees [[57]]. Questi principi furono inclusi in molti sinodi diocesani. Inoltre, i vescovi, del tutto in linea con lo spirito del vescovo Carroll, iniziarono a esporre al popolo la loro posizione attraverso lettere pastorali [[58]]. Anche se la situazione gradualmente migliorò, i vescovi continuarono a mostrarsi battaglieri nella loro lettera pastorale scritta dopo il secondo Concilio provinciale di Baltimora nel 1837: «Abbiamo ritenuto che fosse nostro dovere (…) celebrare, come hanno fatto molti dei nostri predecessori, all’aria aperta, in case private o in umili capannoni (…), piuttosto che entrare nelle più splendide chiese e accettare i più cospicui compensi come prezzo di quella libertà di amministrazione ecclesiastica che è nostro dovere preservare» [[59]].
Riconoscimento dei principi della Chiesa nel diritto secolare
I vescovi fecero progressi decisivi, soprattutto per quanto concerne le chiese già esistenti, solo quando riuscirono ad ottenere, attraverso il diritto secolare, la creazione di persone giuridiche che fossero in armonia con la struttura gerarchica della Chiesa. Si distinse particolarmente in funzione di ciò l’arcivescovo di New York, John Hughes (coadiutore dal 1837, arcivescovo dal 1842 al 1864) [[60]]. Nel 1863 egli ottenne dal legislatore di New York la creazione di una persona giuridica chiamata corporation aggregate o congregational corporation [[61]]. Il suo board of trustees era formato in ogni congregation ex officio dal vescovo diocesano, dal vicario generale e dal parroco, che potevano poi designare due membri laici. La gerarchia, nella fattispecie il parroco, ottenne così il diritto di disporre dei beni della Chiesa, se pur controllato da due laici [[62]].
Incoraggiati da questo successo, i vescovi, in occasione del II Concilio Plenario degli Stati Uniti del 1866, si appellarono allo Stato affinché mettesse a disposizione della Chiesa in tutto il Paese persone giuridiche attraverso le quali potesse gestire le sue proprietà secondo i suoi principi: «Si può dire che questa libertà [religiosa] esiste solo se le leggi e le norme della Chiesa sono ammesse come tali anche in ambito civile e quindi hanno valore legale» [[63]]. E in una lettera pastorale dello stesso anno ribadirono: «Se il potere civile impone alla Chiesa un sistema di gestione dei suoi beni temporali alieno ai suoi principi, e preso in prestito da coloro che hanno rifiutato la sua autorità, allora potrebbe allo stesso modo prescrivere alla Chiesa la dottrina da insegnare e il culto con il quale venerare Dio» [[64]].
La preoccupazione che i vescovi esprimevano ancora sulla situazione del diritto di proprietà, non era infondata, in quanto il sistema, apparentemente sicuro, della fee simple aveva anche sensibili svantaggi. Gli stessi divennero evidenti quando il vescovo di Sault Saint Marie (oggi Marquette, Michigan) trascurò di lasciare in eredità al suo successore la proprietà diocesana, detenuta con la fee simple praticamente come proprietà privata, attraverso un testamento. La sua famiglia d’origine, avente diritto all’eredità, dovette essere liquidata con una considerevole somma di denaro per evitare che si rivolgesse al tribunale [[65]]. Questo e altri scandali legati alla fee simple portarono infine i vescovi, in occasione del III Concilio Plenario del 1884, a redigere una sorta di classifica delle persone giuridiche di diritto secolare, che doveva essere utilizzata dalle diocesi e secondo le circostanze dei rispettivi Stati federali. I vescovi adottarono la loro decisione sulla base di considerazioni di rilevanza ecclesiologica servendosi dell’immagine del corpo e dell’anima e conclusero: «Pertanto, la Chiesa, che è una società visibile a tutti attraverso il collegamento con l’esterno e l’ordine tra i suoi membri, per raggiungere il suo scopo deve indubbiamente usare mezzi appropriati non solo per i meri spiriti, ma anche per gli esseri umani, fatti di corpo e anima» [[66]]. La Chiesa non avrebbe potuto quindi adempiere ai suoi compiti spirituali se non avesse usato anche «mezzi esterni» visibili. I beni temporali qui intesi non erano dunque solo utili alla Chiesa, bensì assolutamente indispensabili. Una volta chiarita questa questione di principio, il diritto, ripetutamente postulato dai trustees, di poter amministrare i beni della Chiesa indipendentemente dai vescovi, fu ora giudicato inammissibile: «Riteniamo pertanto errata l’opinione di coloro che affermano che le assemblee o le congregations ecclesiali, alle quali è stato concesso dall’autorità civile il diritto di acquisire, amministrare e disporre dei beni temporali, possano esercitare questo diritto indipendentemente dall’autorità ecclesiastica, in contrasto addirittura con i canoni e i decreti della Chiesa» [[67]].
I vescovi misero al primo posto il modello newyorkese della corporation aggregate, ora chiamato anche parish corporation, e si impegnarono ovunque nel Paese di ottenerlo dai legislatori locali. Preferirono – in questa scelta sostenuti, se non addirittura spinti dalla Curia romana – questo modello alla Corporation sole [[68]], che incorporava l’ufficio stesso del vescovo, e anche all’affidamento in trust del patrimonio diocesano al vescovo diocesano. Nel primo caso, al vescovo veniva data sovranità assoluta, senza alcun diritto di controllo da parte dei laici. Nel secondo, si temeva che il vescovo, in quanto fiduciario dei beni, avrebbe potuto essere destituito dalla congregation. Il modello del fee simple finì all’ultimo posto [[69]].
Dopo che fu così trovata una procedura vincolante per l’intero Paese e dopo che vari Stati federali ebbero accolto le richieste della Chiesa cattolica, così che il problema trustee pur non essendo stato risolto ovunque risultasse comunque notevolmente attenuato, i vescovi allentarono la loro linea restrittiva riguardo alla partecipazione dei laici alla gestione del patrimonio [[70]]. Dichiararono la partecipazione dei laici ammissibile, a condizione che il vescovo interessato fosse d’accordo. Tuttavia, i laici potevano essere scelti solo da una lista presentata dal pastor. Inoltre, doveva essere comprovata la loro vicinanza alla Chiesa. I vescovi pretesero poi che il pastor fosse sempre, d’ufficio, presidente dell’organo che amministra il patrimonio e che nessuna decisione potesse essere presa senza la sua approvazione.
La graduatoria dei sistemi per il possesso e l’amministrazione dei beni ecclesiastici, stilata dal III Concilio Plenario, fu infine adottata, in linea di principio, dalla Congregazione del Concilio, con decisione del 29 luglio 1911 [[71]]. Anche il Dicastero romano diede la preferenza alla corporation aggregate, ora chiamata parish corporation [[72]]. Ai vescovi fu chiesto di introdurre questo sistema ovunque le leggi federali lo consentissero. In caso contrario, essi avrebbero dovuto intervenire presso il legislatore affinché il sistema venisse accolto (cfr. n. 1). Altrimenti, si sarebbe dovuto ricorrere alla corporation sole. Il vescovo avrebbe però dovuto ascoltare gli interessati e i consultori diocesani e, per le questioni più importanti, avrebbe dovuto ottenere il consenso di questi ultimi (cfr. n. 2). Il sistema della fee simple doveva essere completamente abbandonato (cfr. n. 3). La Santa Sede non desiderava quindi un onnipotente vescovo diocesano o parroco come modello ideale per la gestione dei beni, bensì un vescovo diocesano e un parroco che non potessero essere limitati nella loro potestà di governo, ma che fossero comunque soggetti al controllo dei laici riguardo alla loro condotta finanziaria.
Insegnamenti per la Chiesa universale tratti dal problema trustee
Quello che può essere considerato il risultato delle controversie sul trusteeism è in sostanza ciò che la Chiesa oggi prescrive nel Codex Iuris Canonici del 1983 in relazione al diritto patrimoniale [[73]]. A livello sia diocesano (cfr. c. 492 § 1 e c. 493) che parrocchiale (cfr. c. 532 e c. 537), il vescovo, rispettivamente il parroco, sono considerati responsabili della gestione dei beni ecclesiastici, che possono essere considerati tali solo se sono di proprietà di una persona giuridica pubblica della Chiesa (cfr. c. 1257). Si afferma inoltre il principio generale secondo cui l’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge direttamente la persona giuridica cui tali beni appartengono (cfr. c. 1279 § 1)[74]. Ciò è dovuto al principio ricordato da papa Pio VII, secondo cui i vescovi presiedono la loro Chiesa particolare e quindi non possono essere esclusi dalla potestà di governo neanche per quel che riguarda la gestione patrimoniale [[75]]. I principi secolari, che dicono «chi paga comanda» o, in modo più ricercato, «no taxation without representation», per motivi ecclesiologici, non possono quindi essere applicati alla Chiesa. La Chiesa, infatti, non è un organismo puramente terreno, bensì «una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino» (LG 8). Il suo diritto patrimoniale ha quindi bisogno, come già indicato in apertura con le parole di Winfried Aymans, di «una giustificazione teologica», che «deve essere sempre commisurata agli obiettivi della Chiesa ed essere adeguata alle concrete esigenze di vita della Chiesa» [[76]]. Ciò implica anche che i principi del diritto fiscale propri della democrazia non possono essere applicati alla Chiesa. Pertanto, come ha sottolineato papa Pio VII [[77]], le offerte dei fedeli diventano proprietà della Chiesa nel senso di una donazione e non costituiscono una base per l’affermazione di pretese di co-determinazione.
Tuttavia, la Chiesa è consapevole della fragilità dell’esistenza umana, dalla quale il clero non è più immune dei laici. Anche la problematica trustee lo ha messo in evidenza. Sia i vescovi americani che la Santa Sede cercarono quindi di favorire l’affermazione di un setting di diritto patrimoniale che da un lato non mettesse il clero, in senso di checks and balances, in competizione con un concorrente laico. Ma non scelsero, dall’altro lato, neanche soluzioni come la corporation sole, che di fatto rendeva il vescovo l’unico arbitro indiscusso. Inoltre, la Chiesa deve guardarsi da uno spiritualismo esagerato che sottovaluta il lato temporale e materiale della «realtà complessa» della Chiesa. I beni ecclesiastici sono una materia che riguarda il secolo, la cui gestione richiede specifiche competenze in ambito economico e giuridico. Tali competenze possono averle a volte anche gli esponenti del clero. Tuttavia, a causa della formazione e dell’esperienza, è più probabile trovarle tra i laici. A livello sia diocesano (cfr. cc. 492 – 494) che parrocchiale (cfr. c. 537), il diritto canonico in vigore prevede di fatto – non dissimilmente da quanto aveva in mente l’arcivescovo John Hughes di New York e poi la Congregazione del Concilio con la corporation aggregate – un controllo della condotta economica del clero da parte di consiglieri economicamente e giuridicamente ferrati, nella pratica probabilmente per lo più laici. Perciò i consigli per gli affari economici della diocesi e della parrocchia non sono facoltativi, bensì obbligatori secondo la norma vigente. Tuttavia, questi consigli sono a loro volta concepiti in modo tale da dare a chi dirige un sostegno professionale, senza diventarne antagonisti. Per questo motivo, i due consigli non sono concepiti come rappresentanza dei fedeli, a differenza del consiglio presbiterale e del consiglio pastorale diocesano o parrocchiale, dove il tema della rappresentanza è perlomeno accennato. La mens legislatoris è anche definita in modo generale nel libro V. del CIC/1983, quando si afferma che ogni persona giuridica deve (non solo dovrebbe) avere un consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri che coadiuvino l’amministratore nell’adempimento del suo compito (cfr. c. 1280) [[78]].
Di cosa si tratti, in ultima analisi, quando ci si riferisce ad una strutturazione ecclesiologicamente conforme al diritto patrimoniale della Chiesa, viene riassunto nel c. 1282/CIC 1983: «Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto». Anche in questo canone, che aveva il suo precedente nel CIC/1917 (cfr. c. 1521 § 2) e che all’epoca si rivolgeva esplicitamente solo ai laici, traspare la tragedia americana del trusteeism [[79]]. Perché i trustees, che amministrarono i beni destinati a fini ecclesiastici per proprio conto, non agirono in nome della Chiesa, ma in nome dei propri interessi o in nome degli interessi dei loro elettori. E così facendo – come già detto – troppo spesso vennero perseguiti non solo gli obiettivi propri alla Chiesa, ma anche altri, estranei ad essa. I trustees non svolsero i loro compiti come membri della Chiesa, ma come individui privati o come cittadini. La loro posizione non era dissimile da quella di quei laici che, a seguito dei tentativi di ingerenza dello Stato in Germania, Austria, Francia, Italia o Svizzera, soprattutto nel XIX secolo, furono o avrebbero dovuto essere messi in grado di agire per conto dello Stato, indipendentemente dai vescovi e parroci, nel campo del diritto patrimoniale. Il c. 1282/CIC 1983 sottolinea invece che la gestione del patrimonio della Chiesa fa parte dell’autorità di governo della Chiesa e deve quindi essere esercitata all’interno della communio della Chiesa, perché non possa diventare – come è successo negli Stati Uniti d’America – un elemento di divisione. Solo così si può garantire che tra il clero e i laici non vi sia una – nella migliore delle ipotesi regolata – coesistenza nel senso di una «divisione dei poteri» di ispirazione gallicana, bensì nel senso del Concilio Vaticano II una «diversità di ministero ma un’unità di missione» (AA, n. 2).
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[1] Aymans‒Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, Paderborn / München / Wien / Zürich 1991, vol. 1, p. 147 (traduzione propria).
[2] Die Preussischen Kirchengesetze der Jahre 1874 und 1875 nebst dem Reichsgesetze vom 4. Mai 1874, herausgegeben mit Einleitung und Kommentar von Paul Hinschius, Berlin 1875, p. XXIII (traduzione propria).
[3] Lettera del Gauinspekteur Berner, citato da Maximilian Liebmann, Die Genese des Kirchenbeitragsgesetzes vom 1. Mai 1939, in: Hans Paarhammer (a cura di), Kirchliches Finanzwesen in Österreich. Geld und Gut im Dienste der Seelsorge, Thaur 1989, pp. 113 ‒ 115 (traduzione propria).
[4] Enciclica «Une fois encore» del 6 gennaio 1907, in: ASS 40 (1907), p. 7; testo italiano in: Enchiridion delle Encicliche, vol. 4, Bologna 1998, pp. 191-205, qui p. 197.
[5] Cfr. Josef Ratzinger, Il sale della terra. Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con Peter Seewald, Cinisello Balsamo 1997, p. 198.
[6] «Congress shall make no law respecting an establishment of religion», cfr. il testo presso Zaccharia Giacometti, Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche, Tübingen 1926, p. 690. Per la genesi del testo cfr. Michael Quaas, Staatliche Hilfe an Kirchen und kirchliche Institutionen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Beitrag zur historischen Entwicklung und Gegenwartsproblematik des Verhältnisses von Staat und Kirche in den USA, Berlin 1977, pp. 32 ‒ 34; cfr. anche Patrick J. Dignan, A History of the Legal Incorporation of Catholic Church Property in the United States (1784 ‒ 1932), Washington D. C. 1933, p. 43 seg.
[7] Cfr. Thomas F. Donovan, The Status of the Church in American Civil Law and Canon Law, Washington D. C. 1966, p. 84.
[8] Nei paesi di lingua tedesca, il primo a segnalare questi eventi fu: Eugenio Corecco, Die synodale Aktivität im Aufbau der katholischen Kirche der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit besonderer Berücksichtigung der kirchlichen Vermögensverwaltung, in: AfkKR 137 (1968), pp. 38 ‒ 94. Questo saggio si basava sulla sua tesi di dottorato: La formazione della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d’America attraverso l’attività sinodale, 1a edizione, Brescia 1970, 2a edizione, Bologna 1991 (di seguito citato dalla 2a edizione). Opera basilare sulla problematica del diritto patrimoniale negli USA continua ad essere: Dignan, Legal Incorporation (nota 6). L’opera classica sul trusteeism oggi è Patrick W. Carey, People, Priests, and Prelates. Ecclesiastical Democracy and the Tensions of Trusteeism, Notre Dame (Indiana) 1987. Per una visione completa sul trusteeism e per altre fonti letterarie cfr. Martin Grichting, Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei, (=MthS.K 62), 2a edizione, St. Ottilien 2012, pp. 373 ‒ 472. Il presente contributo si basa su quest’opera e ne contiene singoli passaggi.
[9] Cfr. Peter Guilday, The Life and Times of John England. First Bishop of Charleston (1786 ‒ 1842), vol. I, New York 1927, p. 251.
[10] Cfr. Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Città del Vaticano 1970 ‒ 1999, vol. III, pars IV, p. 903 seg.
[11] Così si diceva nella «Constitution oft the clergy», che fu decisamente influenzata da Carroll, con la quale furono incorporati, cioè sistemati nel diritto secolare, i beni degli ex-gesuiti: «The Person invested with Spiritual Jurisdiction in this Country, shall not in that quality have any power over or in the temporal property of the Clergy», in: Thomas O‘Brien Hanley (a cura di), The John Carroll Papers [JCP], Notre Dame (Indiana) / London 1976, vol. 1, pp. 71 ‒ 77, qui p. 73 (N° 19). Nondimeno, Carroll si aspettava in seguito dalle congregations che il senior pastor dovesse essere il presidente del board of trustees: «I know not of one single instance, in which the pastor of pastors, if more than one, are not ex officio Vestrymen or Trustees, and the Senior Pastor is everywhere President of the board», JCP, vol. 3, p. 154 seg. (ivi evidenziati). Carroll cercò così di combinare la potestà spirituale dei sacerdoti ed il potere dei laici sui beni destinati a fini ecclesiastici. Cfr. riguardo alla posizione di Carrol anche: James Hennesey, Catholicism in an American Environment: The Early Years, in: Theological Studies 50 (1989), p. 664.
[12] Cfr. JCP (nota 11), vol. 1, p. 203 seg., e p. 277.
[13] Cfr. Address of the Trustees of St. Mary’s Church, to Their Fellow‒Citizens; Containing a Correspondence between them and the Right Reverend Bishop Conwell, on a Late Attempt at a Reconciliation between the Contending Parties of the Congregation of Said Church, Philadelphia 1823, p. 13; cfr. anche il vicario generale del vescovo Carroll, Leonard Neale, che nel 1796 informò i trustees della Holy Trinity in Philadelphia: «The truth is: you have no Jus Patronatus: You can have none, because your Church has no Fixed, Permanent and Unalienable fund for the support of a pastor», stampato in: Peter Guilday, The Life and Times of John Carroll. Archbishop of Baltimore (1735 ‒ 1815), New York 1922, p. 651 (ivi evidenziati).
[14] «Hoc nostro Decreto declaramus repugnare prorsus doctrinae et disciplinae Ecclesiae jus illud a laicis assumptum instituendi, seu dimittendi Pastores: et insuper declaramus nullum jus patronatus cujuscumque generis quod sacri agnoscant Canones, competere nunc alicui personae, laicorum Congregationi, Aedituorum coetui, seu aliis quibuscumque personis in hac Provincia», in: Collectio Lacensis. Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum, Freiburg i. Br. 1875, vol. 3, col. 27, decreto VI.
[15] «Your memorialists beg leave to suggest to your Reverence, that that part of the sovereign people of these United States, in communion with his holiness the Pope, as their government interferes not in matters of religion, think, and hold themselves immediately intitled, to the same benefits and immunities in their religious concerns, as are established between the court of Rome, and the sovereigns of Europe, intermediately negotiating for the interests and religious liberties of their subjects», Documents Relative to the Present Distressed State of the Roman Catholic Church in the City of Charleston, State of South‒Carolina, Charleston, S. C. 1818, p. 10 (ivi evidenziati). Cfr. anche James Hennesey, American Catholics. A History of the Roman Catholic Community in the United States, New York / Oxford 1981, p. 95.
[16] Documents Relative (nota 15), p. 10.
[17] Ibid., p. 13 seg.
[18] Ibid., p. 4.
[19] Cfr. Letter, Addressed to the Most Reverend Leonard Neale, Arch Bishop of Baltimore. By a Member of the Roman Catholic Congregation of Norfolk, in Virginia, Norfolk 1816, p. 30 seg.; cfr. anche Patrick W. Carey, John F. O. Fernandez: Enlightened Lay Catholic Reformer, 1815 ‒ 1820, in: The Review of Politics 43 (1981), pp. 112 ‒ 129.
[20] Cfr. Robert F. McNamara, Trusteeism in the Atlantic States, 1785 ‒ 1863, in: The Catholic Historical Review 30 (1944), p. 144.
[21] «If ever the principles there laid down should become predominant, the unity and Catholicity of our Church would be at an end; & it would be formed into distinct & independent Societies, nearly in the same manner, as the Congregational Presbyterians of your neighbouring New England States», JCP (nota 11), vol. 1, p. 204; cfr. anche JCP, vol. 2, p. 200 seg. Il trustee di Norfolk, John F. Oliveira Fernandez, fece un passo in più ed affermò il diritto dei trustees di deporre un sacerdote secondo gli assiomi della legge: «Cujus cumque est instituere, ejus est ablegare» – Chiunque abbia il diritto di assumere può anche licenziare, cfr. Letter (nota 19), pp. 19 ‒ 22.
[22] Cfr. i 26 articoli che comprendono la «Constitution or statutes drawn up by the trustees of the corporation of Holy Trinity Church, 28 Sept., A. D. 1796, for the better regulation of divine service, for the prevention of further disputes and as an inviolable rule for the Rev. Clergy of said Church», stampato in: Martin I. Griffin, The Rev. Peter Helbron, Second Pastor of Holy Trinity Church, Philadelphia, in: Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia 23 (1912), pp. 6 ‒ 8; cfr. un regolamento simile di Norfolk del 1804: Rules, proposed for the Government of the Roman Catholic Church in Norfolk, stampato in: Letter (nota 19), Documents, pp. 39 ‒ 47. Nel 1817 i trustees di Norfolk elaborarono infine addirittura una costituzione ecclesiastica che ricordava la Costituzione civile francese, e comprendeva le linee guida per le parrocchie, la diocesi, per il seminario diocesano e per il suo programma di studi, cfr. Peter Guilday, The Catholic Church in Virginia (1815 ‒ 1822), New York 1924, pp. 53 ‒ 59.
[23] Cfr. Carey, People (nota 8), p. 84 seg. e p. 116; cfr. anche Guilday, The Catholic Church (nota 22), p. 33.
[24] Cfr. riguardo questo conflitto: Francis E. Tourscher, The Hogan Schism and the Trustee Troubles in St. Mary’s Church Philadelphia, 1820 ‒ 1829, Philadelphia 1930; cfr. anche: Minute Book of St. Mary’s Church, Philadelphia, 1782 ‒ 1811, in: Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia 4 (1893), p. 349.
[25] Cfr. JCP (nota 11), vol. 2, p. 206; cfr. anche Guilday, John England (nota 9), pp. 182 ‒ 184; cfr. Carey, People (nota 8), p. 214.
[26] Cfr. Guilday, The Catholic Church (nota 22), p. 36; cfr. anche Carey, People (nota 8), p. 211.
[27] Indimenticabile fu un’elezione dei trustees a Philadelphia nel 1822, durante la quale scoppiò una battaglia di strada con circa un migliaio di partecipanti e circa duecento feriti, tanto che la polizia fu costretta ad intervenire, cfr. Dale B. Light, Rome and the New Republic. Conflict and Comunity in Philadelphia Catholicism between the Revolution and the Civil War, Notre Dame (Indiana) 1996, pp. 144 ‒ 146.
[28] In una relazione riassuntiva inviata alla Congregazione di Propaganda Fide nel 1818, l’arcivescovo di Baltimora Ambrose Maréchal, affermava – non senza perseguire interessi propri – che il suo predecessore, l’arcivescovo Carroll, aveva in sostanza approvato il sistema trustee ma che alla fine se ne ebbe a pentire, in quanto aveva portato a numerose controversie e scismi: «Illustrissimus D. D. Carroll primus Baltimorensis episcopus, in origine rerum, existimans religionis catholicae propagatione profuturum fore, si temporales administratores, praeter meram bonarum ecclesiae administrationem (prout fit in Europa) haberent quoque titulum possessionis, huic systemati patrocinatus est per plures annos. Verum tot dissentiones et schismata ex eo nata sunt, ut paulo antequam moreretur, multum doluit quod aliquando illud admiserit», cfr. Ratio status religionis catholicae in dioecesi Baltimorensi reddita ab Ambrosio Archiepiscopo 1818. Illustrissimo ac Eminentissimo Cardinali Litta, Praefecto Sacrae Congregationis Propagandae Fidei, in: The Catholic Historical Review 1 (1915/1916), pp. 439 ‒ 453, qui p. 450. Cfr. per la traduzione inglese John Tracy Ellis (a cura di), Documents of American Catholic History, vol. 1, Reprint Wilmington (Delaware) 1987, pp. 202 ‒ 220, qui p. 216.
[29] Lawrence Kehoe (a cura di), Complete Works of the Most Rev. John Hughes, D. D., Archbishop of New York, Comprising his Sermons, Letters, Lectures, Speeches, etc., vol. 1, New York 1864, p. 320.
[30] «I undertook to perform a disagreeable task; proceeding in this point farther perhaps, than properly belonged to my peculiar duty, as limited to spiritual matters; yet sensible at the same time, that these are often so blended with matters temporal, that it is impossible to move in the former, without touching on the latter», JCP (nota 11), vol. 2, p. 359 seg.
[31] Cfr. Patrick W. Carey, Two Episcopal Views of Lay ‒ Clerical Conflicts: 1785 ‒ 1860, in: Records of the American Catholic Historical Society 87 (1976), p. 86 seg.
[32] Cfr. Guilday, The Catholic Church (nota 22), p. 40 e id., John England (nota 9), p. 202 seg.
[33] Cfr. la sua «Ratio status religionis» (nota 28); cfr. in merito al viaggio romano di Maréchal: Thomas T. McAvoy, A History of the Catholic Church in the United States, Notre Dame (Indiana) / London 1969, p. 117 seg.; cfr. anche Carey, People (nota 8), p. 258.
[34] Cfr. la lettera «Non sine magno» in: Raphael De Martinis (a cura di), Iuris Pontificii de Propaganda Fide, Roma 1891, vol. 4, pp. 620 ‒ 622; cfr. anche Donald C. Shearer (a cura di), Pontificia Americana, Washington 1993, pp. 128 ‒ 131. Di seguito citazioni da De Martinis.
[35] Cfr. Martin Grichting, Wenn die Herde den Hirten führt, in: Schweizerische Kirchenzeitung 175 (2007), pp. 450 ‒ 453.
[36] «Ignorant ne ii, quod Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, ex quo consequitur, Episcopos esse gregis Christi pastores? Satis autem perspectum est, quod non grex pastorem ducit, sed pastor gregem», De Martinis (a cura di), Iuris Pontificii (nota 34), vol. 4, p. 620.
[37] «Itaque memorare debent aeditui, bona quae ad divinum cultum nec non ad Ecclesiae eiusque ministrorum sustentationem oblata sunt, in Ecclesiae potestatem transire: sicut autem Episcopi ex ordinatione divina sunt qui praesunt Ecclesiae, ita ipsi non possunt ab eorumdem bonorum cura, dispositione ac vigilantia excludi», ibid., p. 620 seg. A questo proposito, il Papa ricordò il Concilio di Trento, che aveva richiesto agli amministratori o custodi della fabbrica della chiesa di fornire un resoconto annuale all’Ordinario, cfr. Sess. 22, Cap. 9, de ref.
[38] «Ita enim non Episcopi praeessent Ecclesiae, sed laici; pastor subditus gregi suo effectus esset, et laici homines potestatem illam, quae Episcopis divinitus data est, sibi usurpare conarentur», De Martinis (a cura di), Iuris Pontificii (nota 34), vol. 4, p. 621.
[39] Cfr. ibid., p. 621 seg. in nota.
[40] Cfr. Chester J. Bartlett, The Tenure of Parochial Property in the United States of America, Washington D. C. 1926, p. 57.
[41] Cfr. Guilday, John England (nota 9), vol. 1, p. 354 seg. e p. 358 seg.; cfr. anche Corecco, La formazione (nota 8), p. 280.
[42] Cfr. Carey, People (nota 8), p. 260.
[43] Cfr. Hennesey, American Catholics (nota 15), p. 94 seg.; cfr. McAvoy, A History (nota 33), p. 75 seg.; cfr. Guilday, John England (nota 9), p. 165.
[44] Cfr. Jay P. Dolan, Philadelphia and the German Catholic Community, in: Randall M. Miller / Thomas D. Marzik (a cura di), Immigrants and Religion in Urban America, Philadelphia 1977, p. 71; cfr. anche Andrew P. Yox, The Parochial Context of Trusteeism: Buffalo’s St. Louis Church, 1828 ‒ 1855, in: The Catholic Historical Review 76 (1990), p. 725 e p. 727.
[45] Cfr. Carey, People (nota 8), p. 118 seg., p. 148 e p. 151 seg.; cfr. id., The Laity’s Understanding of the Trustee System, 1785 ‒ 1855, in: Catholic Historical Review 64 (1978), p. 374 seg.; cfr. anche id., Republicanism within American Catholicism, 1785 ‒ 1860, in: Journal of the Early Republic 3 (1983), p. 435 seg.
[46] Cfr. Robert F. Trisco, Democratic Influence on the Election of Bishops and Pastors and on the Administration of Dioceses and Parishes in the U.S.A., in: Giuseppe Alberigo / Anton Weiler (a cura di), Election and Consensus in the Church, New York 1972, p. 132.
[47] Cfr. Carey, People (nota 8), p. 119 e p. 151 seg.
[48] Cfr. David A. Gerber, Modernity in the Service of Tradition: Catholic Lay Trustees at Buffalo’s St. Louis Church and the Transformation of European Communal Traditions, 1829 ‒ 1855, in: Journal of Social History 15 (1981 ‒ 1982), pp. 671 ‒ 674. Anche gli sforzi del «capo ideologo» di Norfolk, John F. Oliveira Fernandez, con il suo scritto (cfr. nota 19) vanno visti in questo contesto.
[49] Cfr. James M. Woods, Art. Trusteeism, in: George H. Shriver / Bill J. Leonard (a cura di), Encyclopedia of religious controversies in the United States, Westport Connecticut / London 1997, p. 476.
[50] Cfr. la lettera pastorale dell’arcivescovo di New York, John Hughes, dell’anno 1842, in: Kehoe (a cura di), Complete Works (nota 29), vol. 1, p. 321 seg.
[51] «These evils have not arisen from the want of integrity on the part of the trustees, but appear to us to be inherent in the system, and inseparable from it», ibid., p. 321.
[52] Cfr. Carey, People (nota 8), p. 282.
[53] A posteriori, nel 1842, l’arcivescovo di New York Hughes constatò: «How great has been our departure from the holy and wise provision of the Church, in relation to ecclesiastical property. Instead of taking those provisions for our model, we have imitated the secular or sectarian examples by which we are surrounded», in: Kehoe (a cura di), Complete Works (nota), vol. 1, p. 321.
[54] Cfr. Corecco, La formazione (nota 8), p. 127.
[55] Cfr. Patrick W. Carey, The Roman Catholics, Westport (Connecticut) 1993, pp. 29 ‒ 31; cfr. id., Arguments for Lay Participation in Philadelphia Catholicism, 1820 ‒ 1829, in: Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia 92 (1981), p. 55.
[56] «Cum saepius Aeditui laici abusi sint jure sibi a civili potestate tributo, in magnum Religionis detrimentum, non sine Fidelium scandalo, optamus maxime nullam in posterum erigi Ecclesiam aut consecrari, nisi fuerit Episcopo in cujus Dioecesi erigenda est, in cultum divinum et utilitatem Fidelium instrumento scripto adsignata, quandocumque id fieri poterit», in: Collectio Lacensis (nota 14), vol. 3, col. 27, decreto V; cfr. a riguardo Bartlett, Parochial Property (nota 40), pp. 52 ‒ 59.
[57] Cfr. al riguardo Grichting, Verfügungsrecht (nota 8), p. 439 seg.
[58] Cfr. le lettere pastorali scritte ai laici e ai sacerdoti a seguito del Concilio Provinciale di Baltimora del 1829 in: Hugh J. Nolan (a cura di), Pastoral Letters of the United States Catholic Bishops, vol. 1, Washington 1984, pp. 35 ‒ 49 rispettivamente pp. 50 ‒ 66.
[59] Ibid., p. 106.
[60] Cfr. per persona e operato: Richard Shaw, Dagger John. The Unquiet Life and Times of Archbishop John Hughes of New York, New York / Ramsey (New York) / Toronto 1977; cfr. anche Grichting, Verfügungsrecht (nota 8), pp. 444 ‒ 459.
[61] La legge così com’era all’epoca è disponibile in Frederick J. Zwierlein, The Life and Letters of Bishop McQuaid. Prefaced with the History of Catholic Rochester before His Episcopate, vol. 1, Roma / Rochester (New York) 1925, p. 221 seg.; cfr. anche Dignan, Legal Incorporation (nota 6), p. 207 seg.
[62] Cfr. Corecco, La formazione (nota 8), pp. 248 ‒ 250.
[63] Decreto 200, in: Collectio Lacensis (nota 14), vol. 3, col. 454.
[64] Nolan, Pastoral Letters (nota 58), vol. 1, p. 192; cfr. anche Collectio Lacensis (nota 14), vol. 3, col. 1257.
[65] Cfr. Dignan, Legal Incorporation (nota 6), p. 215.
[66] «Ecclesia (…) iis procul dubio mediis uti debet ad finem suum assequendum, quae non meris purisque spiritibus, at vero hominibus ex corpore simul et anima compositis conveniant. Etsi proinde Ecclesiae est orare, praedicare, ministrare atque sacrificare, his tamen divinis muneribus, cum non solum pro hominibus, sed etiam inter homines et ab hominibus exercenda sint, spectata humana natura humanaeque societatis indole, recte fungi non potest, nisi mediis externis modisque visibilibus utatur. Externa scilicet et temporalia bona non modo Ecclesiae utilia sed omnino necessaria sunt», Acta et Decreta Concilii Plenarii Baltimorensis Tertii. A. D. MDCCCLXXXIV, Baltimore 1886, p. 149, decreto 264.
[67] «Declaramus itaque falsam eorum sententiam qui docent coetus ecclesiasticos seu congregationes, quibus ab auctoritate civili jus bona temporalia acquirendi, administrandi et alienandi concessum est, hoc ipsum jus exercere posse independenter ab auctoritate Ecclesiae, immo contra ejusdem canones et decreta», ibid., p. 151, decreto 265.
[68] Cfr. al riguardo Bartlett, Parochial Property (nota 40), pp. 75 ‒ 81; cfr. riguardo il ruolo della Curia: Corecco, Formazione (nota 8), p. 267.
[69] «In Statibus in quibus civilis parochiarum vel coetuum ecclesiasticorum incorporatio legalis quae cum legibus ecclesiasticis concordet, non existit, Episcopus ipsemet, lege in comitiis ferenda, corpus publicum seu persona moralis (Corporation sole) constitui poterit ad bona totius dioecesis habenda et administranda; vel poterunt simili lege dioecesis bona committi Episcopi fidei (In trust) ut eadem nomine dioeceseos teneat in ejusque bonum, juxta mentem Ecclesiae, administret; vel denique Episcopus bona dioeceseos temporalia possideat et administret nomine suo proprio, illo nempe absoluto plenoque juris titulo, qui anglice vocatur in fee simple; quo in casu Episcopus omnino memor sit, se, quantumvis a potestate saeculari plenum ecclesiasticarum rerum sibi datum fuerit dominium, ex sacrorum canonum monitu dominum earum non esse, sed mere procuratorem», Acta et Decreta (nota 66), p. 153, decreto 267.
[70] Cfr. ibid., pp. 163 ‒ 165, decreti 284 ‒ 287.
[71] De Methodis possidendi et administrandi Bona Ecclesiastica in Stat. Americae Foed., in: The Ecclesiastical Review 45 (1911), p. 585 seg.
[72] Ciò fu reso ancora più facile dal fatto che nel 1895 lo Stato di New York aveva integrato la legge in materia con la norma secondo la quale la validità delle decisioni dei trustees era subordinata al consenso del vescovo diocesano, cfr. Dignan, Legal Incorporation (nota 6), p. 208 seg.
[73] Cfr. Grichting, Verfügungsrecht (nota 8), pp. 647 ‒ 665.
[74] Cfr. per la genesi del canone: ibid., pp. 649 ‒ 657.
[75] Cfr. De Martinis (a cura di), Iuris Pontificii (nota 34), vol. 4, p. 620 seg.
[76] Aymans ‒ Mörsdorf (nota 1), vol. 1, p. 147.
[77] «Bona quae ad divinum cultum nec non ad Ecclesiae eiusque ministrorum sustentationem oblata sunt, in Ecclesiae potestatem transire», De Martinis (a cura di), Iuris Pontificii (nota 34), vol. 4, p. 620 seg.
[78] Sul rapporto del vescovo o del parroco diocesano con i rispettivi consigli per gli affari economici cfr. Grichting, Verfügungsrecht (nota 8), pp. 630 ‒ 640. Riguardo al c. 1277 in relazione al c. 127 § 2 1° cfr. ibid., p. 636 seg.
[79] Anche la Commissione, che ha redatto il CIC/1983, ne era consapevole: «Rev.mus Secretarius meminit talem specialem normam in Codice Iuris Canonici (can. 1521 § 2) laicis impositam fuisse propter rationes historicas, ad tollendos nempe abusus qui in aliquibus regionibus grassabantur», in: Communicationes 36 (2004), p. 313.
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Nella foto, il vescovo John Carroll fondò quella che oggi è la Georgetown University, la prima istituzione cattolica di istruzione superiore negli Stati Uniti
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