Vaticano / Processo per il palazzo di Londra. Gli avvocati della difesa replicano a Tornielli

Non c’è pace per il processo in corso in Vaticano (dieci gli imputati, tra i quali il cardinale Becciu) per la vendita del palazzo di Londra. A fronte dei problemi procedurali sempre più evidenti, il 20 dicembre scorso il direttore della comunicazione vaticana, Andrea Tornielli, ha scritto un articolo nel quale, dopo aver sostenuto che “mai la giustizia vaticana negli ultimi decenni si era confrontata con un’indagine e con un processo così complessi e con un tale numero di imputati”, risponde alle critiche secondo cui nel procedimento non sono stati tutelati i diritti della difesa: “Nelle udienze che si sono tenute fino ad oggi il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha dimostrato, e l’ha anche messa nero su bianco in una delle sue ordinanze, la volontà di assicurare il rispetto del diritto di difesa e, più in generale, del giusto processo. Un principio, quest’ultimo, recepito dal Vaticano con una legge dell’11 luglio 2013, promulgata pochi mesi dopo l’inizio dell’attuale pontificato, che si inserisce nell’ambito della legislazione vigente Oltretevere”.

Ma di avviso opposto sono gli avvocati della difesa, i quali hanno prontamente replicato inviando a Tornielli una lettera in cui sostengono che “la sintesi offerta dall’articolo appare distorsiva della realtà processuale”.

Ecco il testo della lettera degli avvocati.

Ad oggi, le cronache del Processo, sintetizzate dall’articolo a firma di Andrea Tornielli («Un test senza precedenti», pubblicato il 20 dicembre ultimo scorso), sembrano scontare un difetto di rispondenza alla realtà processuale, che merita di essere rettificato nel rispetto della cronaca e della verità che il Suo giornale pone quale indefettibile presupposto della corretta e leale informazione.
Per amor di verità, è bene sottolineare come le ordinanze emesse dal Tribunale nel processo hanno bocciato alcune scelte del Promotore ritenute violative dei diritti di difesa degli imputati. Dal 27 luglio — trascorsi ormai sei mesi dall’inizio del dibattimento — gli accusati sono ancora in attesa di ricevere l’integralità degli atti di indagine, che l’Accusa avrebbe dovuto depositare all’avvio del processo, per poter consentire l’esercizio di un effettivo diritto di difesa, ad oggi non compiutamente assicurato.
Tanto ha determinato l’annullamento della citazione a giudizio per numerose accuse, rispetto alle quali il Tribunale ha sancito che non sono stati rispettati i livelli minimi di garanzia difensiva.
Non si tratta di garanzie formali, ma di rispetto del diritto di difesa che noi avvocati abbiamo posto a fondamento delle questioni sollevate, accolte dal Tribunale con le ordinanze del 27 luglio e 6 ottobre.
Anche la richiesta delle difese di disporre degli interrogatori audiovideo inizialmente non depositati, accolta dal Tribunale, è stata esaudita solo in parte, in ragione della incompletezza dei materiali depositati dall’Accusa, ai quali sono stati apposti degli omissis, emersi soltanto in corso di causa. Tale incompletezza è stata censurata dalle difese e il Tribunale dovrà pronunciarsi anche su questo.
Da ultimo, segnaliamo come le “dimensioni” dell’indagine, l’utilizzo di mezzi di prova informatici, in verità ormai ordinari nella realtà professionali, non incidono affatto sul rispetto delle garanzie difensive, la cui violazione è stata censurata infatti proprio dal Tribunale. Si è trattato di lesioni fondamentali del diritto di imputati, presunti innocenti, in nessun modo scusabili dall’ampiezza dell’investigazione né dalla vetustà del codice vigente, al cui interno sono presenti, e non certo da oggi, le garanzie fondamentali la cui violazione è stata accertata, in maniera pacifica, dal Tribunale con le richiamate ordinanze.
La sintesi offerta nell’articolo appare, quindi, distorsiva della realtà processuale, nel tentativo di ridimensionare e quasi di “normalizzare” le plurime violazioni procedurali sulle quali il Tribunale è intervenuto, sanzionandole per assicurare il rigoroso rispetto dei diritti di difesa. E se ad oggi residua soltanto un processo “mutilato” — addirittura, una regressione rispetto alla situazione di partenza — la ragione è da rinvenirsi proprio nelle bocciature comminate dal Tribunale alle violazioni dei diritti di difesa nelle quali è incorso l’Ufficio del Promotore di Giustizia, tali da pregiudicare – unitamente all’adozione di una procedura penale di eccezione solo per questo caso, sulla quale nell’articolo non si dice una parola – ogni prospettiva di celebrazione di un “giusto processo” volto al compiuto accertamento dei fatti, atteso con serenità dalle difese, a garanzia effettiva di imputati presunti innocenti.

Fonti:

vaticannews.va

ilsismografo.blogspot.com

 

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