Monaca Guerriera / Settimana Santa: due decreti, tanta superficialità e impreparazione

Il 19 marzo scorso la Congregazione per il culto divino ha emanato un decreto, indirizzato agli ordinari di tutto il mondo, contenente indicazioni per le celebrazioni della Settimana Santa in questo difficile momento di pandemia. Il 25 marzo, a sorpresa, il decreto veniva aggiornato con un altro, che di fatto cancellava e modificava alcuni punti del precedente che avevano suscitato non poco sconcerto nel mondo ecclesiastico.

Innanzitutto, nel primo decreto risaltava la mancanza di indicazioni per la Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa e solitamente prevede una processione, ovviamente irrealizzabile in questo momento. Per riparare alla grave dimenticanza, il nuovo decreto contiene indicazioni per limitare la processione all’interno della Chiesa oppure, in alcuni casi, per usare la forma breve prevista dal Messale. Seguono alcune indicazioni per il Triduo, che tra il primo e il secondo decreto sembrano sovrapporsi e/o completarsi. In particolare, è stata eliminata l’espressione poco chiara “in misura della reale possibilità stabilita da chi di dovere”, che nel primo decreto era riportata accanto a ognuno dei giorni del Triduo e sembrava alquanto scomoda (e in effetti lo era) per i vescovi che vedevano ulteriormente limitata la loro autorità di fronte a quella civile.

Si ribadisce che la Pasqua non si può spostare, mentre le espressioni di pietà popolare possono, a giudizio del vescovo, essere rimandate ad altra data (qualche processione potrebbe essere collocata nelle feste di metà settembre, per esempio).

Verso la fine del primo decreto si leggeva: “Per i monasteri, i seminari, le comunità religiose, decida il vescovo diocesano”. Ora, è indubbio che per i seminari possa decidere il vescovo diocesano visto che ne è il superiore gerarchico, ma i monasteri e le comunità religiose hanno i loro superiori legittimi, che di fatto pongono la loro autorità direttamente sotto la Santa Sede. Lasciar decidere il vescovo sarebbe stata un’ingerenza indebita nella vita dei religiosi, esenti dall’autorità dei vescovi, i quali non possono legiferare sulle preghiere comunitarie dei religiosi. Significava, nel caso di religiosi chierici, esautorare di fatto i provinciali e lasciare che i vescovi decidessero che cosa dovesse avvenire nelle cappelle interne delle varie case religiose. Stiamo infatti parlando di celebrazioni che si svolgeranno all’interno delle mura dei conventi e che, come tali, fanno parte della vita e della preghiera comunitaria dei religiosi, non ricadendo, strettamente parlando, nel culto pubblico. Incredibile! Che confusione! Credo che qualche provinciale (di un certo peso!) lo abbia fatto notare alla Congregazione dei religiosi, sottolineando come di fatto si ponesse un conflitto di autorità. Infatti, nel secondo decreto, come per magia, la frase è sparita, sostituita da una, più appropriata e legittima, che dice: “Per i seminari, i collegi sacerdotali, i monasteri e le comunità religiose ci si attenga alle indicazioni del presente decreto”. Ossia: i superiori legittimi stabiliscano le cose per i loro sudditi, secondo le norme del decreto. L’elenco del secondo decreto riporta anche un ordine logico delle realtà chiamate in gioco, che nel primo sembravano elencate distrattamente, così come veniva in mente (i monasteri venivano prima dei seminari).

Tralasciando alcune altre incongruenze, dispiace molto che entrambi i decreti, sia il primo sia il secondo, portino la firma del prefetto e del segretario della Congregazione per il culto divino, ma soprattutto che siano stati emanati documenti “De mandato Summi Pontificis” con tanta superficialità e impreparazione. Nella Chiesa si ha la netta sensazione di essere allo sbando. Ci si sente smarriti e senza guida sicura.

La Monaca Guerriera

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