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Ancora sul numero dei cardinali elettori / Scontro fra norme e ragioni della deroga

Cari amici di Duc in altum, a proposito del numero di cardinali elettori (ne abbiamo parlato qui, poco prima che la congregazione dei cardinali prendesse la decisione di ammetterli tutti nonostante siano superiori al limite dei centoventi), mi ha scritto un gentile sacerdote che ringrazio. Ecco il suo contributo.

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di don Sebastiano Busani

Sì è in presenza di un conflitto tra norme: infatti sia il canone 349, sia il 335, sia il 359 sanciscono che durante la vacanza della Sede Apostolica occorra fare riferimento al diritto peculiare, che nel nostro caso è la Costituzione Universi Dominici gregis. Tale Costituzione prevede che abbiano diritto di voto attivo tutti i cardinali con meno di ottant’anni (n.33 e introduzione della Universi Dominici gregis) e che il numero massimo di elettori fissato a centoventi sia sufficiente per “esprimere per riflettere e rappresentare la dimensione universale della Chiesa”, come dice la stessa Costituzione nella sua introduzione.

Trattandosi dunque di un conflitto tra due norme di diritto particolare, di pari grado e qualità, occorre applicare i criteri interpretativi nel caso di conflitto tra norme. Dato che si tratta di due norme contenute nello stesso documento, ed essendo quindi di pari grado e qualità e contemporanee, non si può ricorrere né al criterio qualitativo (diritto peculiare deroga il generale) né cronologico. Occorre quindi, ai sensi del canone 17 del Codice di diritto canonico, fare riferimento “al fine alle circostanze della legge e all’intento del legislatore”.

Ora, se nel 1996 poteva essere ritenuto adeguato il numero di centoventi cardinali elettori, è ragionevole pensare che nel 2025 invece tale numero possa essere più ampio. Così come è ragionevole pensare che nel creare cardinali un così alto numero di potenziali elettori papa Francesco volesse ammetterli tutti al Collegio elettorale. Pertanto, a nostro avviso, è ragionevole pensare che tutti i cardinali con meno di ottant’anni di età possano essere ammessi al conclave, derogando al numero di centoventi.

Aldo Maria Valli:
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