Il Vangelo e la Carta. L’impossibile coesistenza tra kerygma e costituzione laicista

di Daniele Trabucco

Le affermazioni attribuite a don Luigi Ciotti – «Io ho due riferimenti: il Vangelo e la Costituzione italiana. La Costituzione non si cambia ma deve essere messa in grado di funzionare, di essere applicata fino in fondo» – manifestano, più che una sintesi armonica, una frattura teoretica profonda. In esse si compie, quasi senza percepirlo, uno slittamento di piani: il Vangelo, che è innanzitutto annuncio di salvezza, kerygma dell’evento pasquale, viene collocato sullo stesso livello di un testo giuridico positivo, storicamente situato, frutto di compromesso politico e intrinsecamente manipolabile. L’evento cristologico, che irrompe nella storia come rivelazione definitiva del senso ultimo dell’uomo e del cosmo, viene implicitamente ridotto a principio ispiratore accanto ad altri, mentre la Costituzione, prodotto della modernità laicistica, è elevata a orizzonte quasi assoluto, da “realizzare fino in fondo”.

Il Vangelo, nella sua struttura più propria, non nasce come enunciazione di norme morali, ma come proclamazione di un fatto salvifico: il Figlio di Dio fatto uomo, morto e risorto per la redenzione degli uomini. È kerygma, cioè annuncio performativo di una realtà che precede e fonda ogni etica possibile. Solo a partire da questo evento soteriologico si comprendono le esigenze morali che ne derivano: esse non sono la premessa, ma la conseguenza; non sono il contenuto ultimo, ma l’irradiazione di una verità più profonda, che riguarda l’essere stesso dell’uomo re-innestato in Cristo. Il Vangelo, dunque, non è un insieme di “valori” giustapposti, bensì la rivelazione del Logos fatto carne che riordina l’intero reale, mostrando ciò che l’uomo è chiamato a diventare nella partecipazione alla vita divina. La sua normatività è innanzitutto ontologica e soteriologica: dice chi è l’uomo davanti a Dio e verso quale compimento è orientata la sua libertà.

Proprio perché il Vangelo è annuncio salvifico e rivelazione dell’ordine ultimo dell’essere, esso giudica inevitabilmente ogni costruzione storica, compresa quella giuridica. Non si limita a “ispirare” dall’esterno un sistema normativo: lo misura a partire da un criterio che lo trascende. La legge eterna di Dio, partecipata alla creatura come legge naturale e definitivamente illuminata dalla Rivelazione, costituisce il parametro non negoziabile della giustizia. In questo orizzonte, la Costituzione, come qualsiasi legge umana, non può che essere sottoposta a verifica: è giusta nella misura in cui si lascia ordinare a tale verità più alta; diviene ingiusta quando se ne discosta, anche qualora resti formalmente valida e socialmente approvata. Il Vangelo, in quanto kerygma, non “funziona” se applicato come un codice, ma chiede di essere creduto e accolto; e proprio così diviene principio critico nei confronti di ogni ordinamento che pretenda di essere autosufficiente.

La Costituzione italiana vigente, al contrario, è un prodotto tipico della modernità giuridico-politica, segnata dall’immanentismo e dal primato della soggettività. Essa nasce dall’accordo – spesso solo dalla neutralizzazione reciproca – di visioni tra loro inconciliabili (cattolica, liberale, socialista, marxista), ricomposte in un testo che, pur nobile nella forma, è attraversato da tensioni irrisolte. I cosiddetti “valori costituzionali” non rinviano a un ordine di verità precedente e superiore alla volontà politica: esprimono piuttosto l’esito storico di forze contingenti, il compromesso dinamico tra dottrine che non condividono né una metafisica comune né una concezione unitaria dell’uomo. Ne consegue che tali “valori” sono strutturalmente aperti alla manipolazione interpretativa: le stesse espressioni – dignità, eguaglianza, libertà – possono essere riempite di contenuti tra loro incompatibili a seconda dell’orientamento ideologico prevalente, del mutare dei costumi, delle strategie giurisprudenziali.

Qui si manifesta un tratto decisivo della modernità costituzionale: il testo fondamentale non è pensato come fissazione stabile di un ordine naturale preesistente, bensì come dispositivo elastico da riempire progressivamente attraverso la prassi legislativa e, soprattutto, la giurisprudenza costituzionale. La Carta non è “immutabile”: essa è costruita per essere oggetto di continua ri-significazione, mediante la quale i “diritti fondamentali” vengono di volta in volta ampliati, ridefiniti, talora inventati ex novo, senza altro limite effettivo che l’autoconsistenza del sistema interpretativo dominante. L’idea stessa di “valori costituzionali” è funzionale a questo processo: ciò che l’ermeneutica corrente qualifica come valore, diventa, per ciò stesso, vincolante per l’intero ordinamento, indipendentemente dalla sua corrispondenza o meno alla verità sull’uomo. Da questo punto di vista, la Costituzione italiana è intrinsecamente laicistica. Non perché neghi esplicitamente Dio, ma perché si struttura come ordinamento completo entro l’orizzonte dell’immanenza, nel quale ogni riferimento trascendente viene relegato alla sfera privata delle coscienze. La sovranità formale è attribuita al popolo, quella sostanziale alla combinazione di potere legislativo, giurisdizionale e amministrativo che interpreta e, in pratica, riformula il contenuto dei diritti. La verità non è più ciò che fonda il diritto, ma ciò che viene ridefinito dal diritto in nome dell’autonomia del soggetto. L’esito è una antropologia giuridica nella quale il criterio ultimo è l’autodeterminazione individuale, anche contro l’ordine naturale: lo si vede, emblematicamente, nelle discipline su aborto, fecondazione artificiale, unioni omosessuali, avanzate pretese di eutanasia e di ridefinizione dell’identità di genere.

Il Vangelo afferma che la verità – oggettiva e donata – rende liberi; la Costituzione laicistica, nella sua dinamica reale, procede come se fosse la libertà intesa come pura autodisponibilità a definire ciò che è vero per ciascuno. Se queste sono le premesse, l’affermazione di don Ciotti secondo cui i suoi “due riferimenti” sarebbero il Vangelo e la Costituzione, e che quest’ultima “non si cambia ma deve essere applicata fino in fondo”, appare teoreticamente insostenibile. Anzitutto, attribuire a una carta fondamentale la qualifica di “non modificabile” significa trasferirle surrettiziamente una qualità che, in senso proprio, appartiene solo alla legge divina. La stessa Costituzione, prevedendo al proprio interno procedure di revisione, ne riconosce la storicità e la fallibilità: assolutizzarla significa compiere un atto di quasi-sacralizzazione del testo giuridico, erigendolo a nuova Scrittura civile.

È paradossale che un sacerdote attribuisca a un prodotto del potere costituente quella intangibilità che dovrebbe riservare alla Rivelazione; e che, nello stesso tempo, accetti senza scandalo la continua reinterpretazione in senso relativistico del dato evangelico nella prassi ecclesiale contemporanea. In secondo luogo, “applicare fino in fondo” una Costituzione laicistica significa, nell’ordine dei fatti, portare a compimento la logica immanentistica che la attraversa. Non si tratta di renderla semplicemente più efficiente rispetto ai suoi enunciati, ma di spingere al loro limite estremo le potenzialità implicite in certe formulazioni: se la persona è definita anzitutto come centro di autodeterminazione, allora il sistema sarà strutturalmente portato a riconoscere, come diritti fondamentali, pretese via via più radicali di disporre della vita (propria e altrui), del corpo, dei legami, fino a dissolvere quei dati naturali – differenza sessuale, filiazione, appartenenza familiare – che la tradizione cristiana riconosce come iscritti nella creazione.

Applicare fino in fondo una tale Costituzione non è neutro rispetto al Vangelo: conduce, quasi per necessità interna, a una progressiva frattura tra ordine giuridico e ordine salvifico, tra ciò che la legge civile permette o promuove e ciò che la Rivelazione indica come via di vita. In terzo luogo, la pretesa di avere “due riferimenti” sul medesimo piano – il Vangelo e la Costituzione – introduce un dualismo insostenibile dal punto di vista cristiano. Se il Vangelo è realmente kerygma dell’evento salvifico, esso non può essere semplicemente uno dei criteri, neppure il principale, all’interno di un orizzonte pluralistico di valori: esso è il criterio ultimo, davanti al quale ogni altro riferimento è relativizzato e giudicato. Collocarlo accanto alla Costituzione come se fossero due poli di una stessa bussola significa, in realtà, subordinare il primo alla seconda: nella prassi concreta, infatti, sarà sempre la Carta, con i suoi diritti via via reinterpretati, a determinare ciò che è ritenuto ammissibile nello spazio pubblico, mentre il Vangelo verrà confinato nel registro della motivazione personale.

La “doppia fedeltà” si rivela allora asimmetrica: alla Costituzione si riconosce una obbedienza incondizionata (“non si cambia”), al Vangelo una funzione motivazionale ma di fatto sottoposta alle compatibilità del sistema. Qui esplode la contraddizione più grave dell’enunciato di don Ciotti. Invece di ricordare allo Stato i limiti invalicabili che provengono dall’ordine creaturale e dalla Rivelazione – limiti che nessuna maggioranza può oltrepassare senza trasformare il diritto in violenza legalizzata – egli si fa garante della Costituzione così come è, e anzi invoca la sua piena attuazione, proprio nel momento in cui l’interpretazione dominante di quel testo si allontana sempre più dalla visione cristiana dell’uomo. È come se il Vangelo, da annuncio di salvezza che giudica e redime il mondo, fosse retrocesso a linguaggio simbolico che legittima un assetto giuridico già deciso altrove. L’ordine salvifico, che relativizza ogni potere terreno, viene relativizzato a sua volta: la Costituzione, che per sua natura è “penultima” e storica, si insedia nel posto dell’ultimo criterio. Una posizione realmente coerente con il Vangelo – proprio perché lo riconosce come kerygma, non come semplice ispirazione etica – imporrebbe, al contrario, un atteggiamento critico e gerarchico: accogliere nella Costituzione ciò che è conforme alla verità sull’uomo e alla sua vocazione alla salvezza; denunciare quanto in essa, o nella sua applicazione, contraddice tale verità; lavorare affinché le norme umane si lascino nuovamente misurare da un ordine superiore.

Non idolatrare la Carta, ma riconoscerne la provvisorietà; non dichiarare che “non si cambia”, ma domandarsi quali cambiamenti siano richiesti proprio dalla fedeltà al Vangelo e alla legge naturale. Solo in questa prospettiva l’annuncio cristiano conserva la sua forza soteriologica e profetica; altrimenti si spegne in un linguaggio di pura legittimazione del sistema vigente. Per questo, la proclamata coesistenza tra Vangelo e Costituzione laicistica, così come formulata da don Ciotti, non è solo teoreticamente fragile: è ecclesialmente pericolosa. Essa contribuisce a consolidare l’idea che la verità rivelata possa essere accomodata entro il paradigma dei “diritti” definiti dal potere politico-giurisdizionale, che il kerygma possa essere tradotto in terminologia costituzionale senza residui, che l’ordine salvifico possa diventare un semplice “supplemento d’anima” dell’ordine immanentistico. In realtà, tra i due orizzonti corre una frattura originaria: da un lato, la salvezza che viene da Dio e che, illuminando la ragione, offre il criterio della vera giustizia; dall’altro, un ordinamento che pretende di auto-fondarsi e di auto-giustificarsi, modulando all’infinito i propri “valori” secondo la logica mutevole del consenso. Fingere di poterli coniugare come due riferimenti equivalenti significa, in ultima analisi, sacrificare il primo al secondo. E questa è esattamente la contraddizione in cui, con le sue parole, cade don Ciotti.

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