Si può bruciare una vecchia bolla, ma non si può trasformare un eretico pubblico in un cattolico. L’appartenenza alla Chiesa precede la giurisdizione
“Se mai in qualsiasi momento dovesse risultare che un vescovo o anche il romano pontefice, prima della sua promozione o della sua elevazione a cardinale o romano pontefice, abbia deviato dalla fede cattolica o sia caduto in qualche eresia, la promozione o l’elevazione, anche se fosse avvenuta senza contestazione e con il consenso unanime di tutti i cardinali, sarà nulla, non valida e senza valore… Non sarà possibile che essa acquisti validità mediante l’accettazione dell’ufficio, della consacrazione, né mediante la presunta intronizzazione di un romano pontefice, o la venerazione, o l’obbedienza accordata a tale da tutti”.
Papa Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”, 15 febbraio 1559
di Chris Jackson
Ryan Grant ha recentemente pubblicato un saggio su One Flanders Five in cui sostiene che “Cum ex apostolatus officio”, la bolla di papa Paolo IV del 1559 che dichiarava che gli eretici non potevano ricoprire cariche ecclesiastiche, è lettera morta. La sua tesi ha motivazioni sia storiche sia procedurali: la bolla, sostiene Grant, nacque dalla politica del suo tempo, aveva carattere disciplinare piuttosto che dottrinale ed è stata da tempo superata dal diritto canonico moderno. Grant conclude che la bolla non ha dunque alcun valore vincolante e che appellarsi ad essa in qualsiasi dibattito moderno sulla legittimità papale o sull’eresia pubblica è un’impresa da stolti.
Nessuno può seriamente negare che “Cum ex apostolatus officio” sia stata superata dalla legislazione successiva. Ma la tesi più profonda di Grant è che questo fatto in qualche modo cancella il principio che lo sottende: ovvero che, poiché un meccanismo penale del XVI secolo è stato successivamente semplificato, anche l’assioma teologico che esprimeva è svanito. Un salto insostenibile.
La questione importante non è se il documento di Paolo IV sia rimasto nel diritto canonico, ma se la legge divina che presuppone sia ancora valida: può un non cattolico pubblico essere il capo visibile della Chiesa cattolica?
La domanda rimane. E la bolla “Cum ex apostolatus officio” resta rilevante, non come talismano del legalismo, ma come testimonianza storica di una verità immutabile: l’appartenenza alla Chiesa precede la giurisdizione. La bolla potrebbe aver accumulato polvere negli archivi vaticani, ma il principio che esprime è vivo.
Se volete distrarre i cattolici, consegnate loro una pila di documenti del XVI secolo e ditegli che l’intera questione è se una bolla penale rinascimentale rimane legalmente valida o meno. È proprio ciò che Ryan Grant lo fa con la “Cum ex apostolatus officio”, fino a congratularsi con sé stesso per aver dimostrato che gran parte di quell’apparato disciplinare è stato successivamente modificato, dispensato o abrogato. Bene. Fate pure a pezzi i documenti, ma la domanda rimane lì dov’è sempre stata: un non cattolico pubblico può essere il capo visibile della Chiesa cattolica?
La risposta non dipende dal fatto che ogni sanzione di Paolo IV sia ancora vincolante per il tale o tal altro cancelliere diocesano. Si basa sulla dottrina comune dei teologi e sul fatto di diritto divino che l’appartenenza precede la giurisdizione. Se avete pubblicamente abbandonato la fede, non fate parte del corpo; e se non fate parte del corpo, non potete guidarlo. “Cum ex apostolatus officio” non è il fondamento del principio: è una testimonianza storica di un principio che la precede di molto e le sopravvive.
Grant non è il primo a fare un tour antiquario. Sappiamo che la bolla nacque nel pieno di una politica curiale che stabiliva sanzioni volte a proteggere la Chiesa dagli usurpatori eretici. I papi successivi dispensarono da alcune delle sue applicazioni e la codificazione del XX secolo fece piazza pulita. Nulla di tutto ciò è in discussione. Ma qui in questione non è un promemoria curiale, bensì un assioma teologico: il diritto divino non scade quando i canonisti riorganizzano i loro schedari.
I manuali classici lo insegnano in una prosa così arida da risultare scoraggiante, ma il dato è certo: l’eresia pubblica e ostinata separa dalla Chiesa. Bellarmino afferma che un eretico manifesto è al di fuori della Chiesa e non può essere papa. Suarez e soci discutono sui possibili meccanismi (dichiarazione, deposizione, come viene riconosciuta la perdita dell’ufficio), ma il loro dibattito non mette mai in discussione la premessa. Il Codice del 1917 rifletteva la stessa realtà morale nel diritto positivo. I codici successivi modificarono le procedure. Ma niente di tutto ciò invertì la metafisica della comunione.
Grant vorrebbe che per risolvere tutto bastasse un giudice. Ma la tradizione distingue tra ciò che è occulto e ciò che è manifesto, tra ciò che necessita di un processo e ciò che è evidente alla luce del sole. Il problema non è che una diceria sloggi un papa; è che anni di contraddizioni pubbliche di una dottrina definita, insegnata e applicata nel foro esterno, rivelano un non cattolico. Nessun timbro di cancelleria può ribattezzarlo e farlo rientrare nella Chiesa.
Se la Chiesa ritenne che un eretico pubblico prima di un conclave non potesse essere eletto validamente, la ragione non fu il capriccio di Paolo IV; fu l’incompatibilità dell’eresia pubblica con la carica. Cambiando i tempi, si cambia l’etichetta, da “elezione invalida” a “perdita della carica”, ma il principio resta. Non si può essere a capo di un organismo di cui non si è visibilmente membri.
La bolla non ha mai insegnato che i cattolici riconciliati siano permanentemente invalidi. Il punto è l’opposto: la Chiesa presuppone la cattolicità visibile come condizione per la promozione. Questo è il principio in questione.
L’abrogazione spazza via ogni vespaio disciplinare; non crea giurisdizione in un contesto pubblico non cattolico. Pio XII poteva permettere ai cardinali scomunicati di votare, presumendo che fossero ancora sudditi cattolici nell’ordine della fede. Non poteva trasformare un apostata pubblico in un papa valido modificando le regole del conclave.
Quanto alla “pacifica accettazione universale”, la massima presuppone che l’uomo sia almeno un soggetto cattolico e che l’accettazione sia veramente universale e consapevole. Ma quando lo stesso richiedente usa il suo ministero pubblico per propagare proposizioni inconciliabili con le definizioni precedenti, l'”accettazione” che conta, l’adesione della Chiesa llo stesso Credo lungo il tempo, è già stata ritirata, anche se gli uffici stampa applaudono.
In base alla lettera della legge, la “Cum ex apostolatus officio”, come bolla autonoma, fu assorbita nella codificazione successiva. Il Codice del 1917 abrogò le sue specifiche clausole penali, ma ne mantenne la sostanza nel canone 188 § 4, che dichiara che la pubblica defezione dalla fede fa decadere ipso facto qualsiasi ufficio ecclesiastico. I commentari ufficiali al Codice citano esplicitamente la “Cum ex apostolatus officio” nelle note a piè di pagina come fonte giuridica di quel canone. In altre parole, sebbene il meccanismo disciplinare della bolla non operi più in modo indipendente, il suo principio guida non è stato respinto, bensì incorporato nella struttura stessa del diritto moderno della Chiesa.
Ciò significa che la Chiesa non ha abbandonato la logica teologica alla base del decreto di Paolo IV. Si basa semplicemente su canoni più ampi e sulla dottrina comune dei teologi per gestire lo scenario da lui temuto: il tentativo di un eretico manifesto di governare la Chiesa. L’assenza di un’esplicita clausola in stile “Cum ex apostolatus officio” nel Codice del 1917 non implica il permesso per un eretico pubblico di diventare o rimanere papa. La legge è stata semplificata, non invertita. La forma è cambiata, il principio no.
Tolti i dettagli legali, resta questo: “Cum ex apostolatus oficio” è utile non perché sia un talismano magico, ma perché registra la riflessione della Chiesa ad alta voce su una verità che non può essere abrogata. L’appartenenza precede la giurisdizione. L’eresia pubblica recide l’appartenenza. Pertanto, l’eresia pubblica è incompatibile con l’ufficio, incluso il papato.
Si possono eliminare le sanzioni del XVI secolo e si può aggiornare il codice fin che si vuole, ma non è possibile far quadrare il cerchio: un non cattolico non può essere capo visibile della Chiesa cattolica. Il fatto che un codice successivo rinnovi la documentazione non trasforma un non cattolico in un cattolico e quindi in un possibile papa, così come la modifica degli orari di apertura del tribunale non trasforma un falsario in un notaio.
La traccia documentale può essere abrogata. La legge divina no.
Questo intervento non intende promuovere alcuna posizione o etichetta particolare riguardo all’attuale papato. Semplicemente sottolinea che la bolla “Cum ex apostolatus officio” di Paolo IV si basa su un principio più antico e più ampio della sua formulazione cinquecentesca. Il principio dice che la pubblica defezione dalla fede è incompatibile con l’autorità ecclesiastica. Che si creda o meno che un papa moderno abbia oltrepassato questo limite, la logica di fondo dell’appartenenza e della giurisdizione rimane una questione aperta per qualsiasi cattolico che prenda sul serio la dottrina.



