
Il caso del cardinale Ouédraogo e le sue (serie) implicazioni. Sul conclave l’ombra del “dubbio di fatto”
di Guido Ferro Canale
Ouagadougou, capitale del Burkina Faso (che i più anziani ricordano forse come Alto Volta), non è esattamente il centro del mondo, certo non di quello ecclesiastico, e le notizie dei giorni scorsi sull’improvviso “ringiovanimento” del suo arcivescovo emerito, cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo, la cui data di nascita è passata dal 25 gennaio al 31 dicembre 1945 giusto in tempo per la partecipazione al conclave ormai alle porte, ha incuriosito o divertito, ma ha ricevuto assai meno attenzione rispetto al più complesso problema del cardinale Becciu. In effetti, salvo mio errore, i cardinali hanno preso decisioni sia riguardo a quest’ultimo sia circa il problema del limite di centoventi elettori, superato dalle ultime creazioni cardinalizie senza una clausola di deroga espressa, ma non su quale sia davvero la data di nascita del cardinale Ouédraogo e se, pertanto, egli avesse o meno compiuto ottant’anni il 21 aprile 2025, momento determinante per il diritto di partecipazione al conclave. Sembra che l’idea, inespressa, sia prendere per buono quel che dicono i più recenti documenti ufficiali dello Stato, quindi la data del 31 dicembre, e ammettere senz’altro il porporato a votare per l’elezione del futuro papa. Forse si è anche pensato che, nel dubbio, si debba propendere per la sussistenza del relativo diritto e, di primo acchito, questa era anche la mia prima considerazione. Ma poi ho esaminato meglio il problema e ritengo di dover mettere in guardia dal rischio di una non-decisione e dalle sue possibili conseguenze, che potrebbero addirittura mettere a rischio la validità dell’intera elezione.
Partiamo dai fatti, o almeno dalle notizie di stampa. Secondo quanto avrebbe dichiarato il cardinale, nel suo villaggio non c’erano anagrafi, ospedali o missioni che registrassero le nascite nell’immediato e quindi i documenti ufficiali riportano una data assegnata per convenzione, il 31 dicembre 1945. Questo è altamente probabile: succedeva ancora negli anni Novanta in molte parti dell’Africa e lo si può riscontrare sui documenti di parecchi giovani immigrati in Italia; che succedesse in luoghi sperduti dell’Alto Volta di ottant’anni fa non stupirebbe nessuno.
L’interessato aggiunge che la sua esatta data di nascita gli è sconosciuta e che, avendone dovuta indicare una nel 1973, per stipulare un’assicurazione sanitaria dopo l’ordinazione sacerdotale, avrebbe scelto arbitrariamente il 25 gennaio.[1] Qui già a me sorge qualche dubbio: possibile che non si fosse tramandata proprio nessuna memoria familiare (almeno sul mese, la stagione)? E non aveva dovuto indicare una data al momento dell’ammissione in seminario, o al più tardi quando si è trattato di ricevere gli ordini sacri, che richiedono appunto un’età minima? Non ho trovato indicazioni al riguardo e sembra che nessuno abbia fatto riferimento a tali possibili documenti.
Terzo aspetto, di particolare interesse: ancora a gennaio 2025, l’arcidiocesi di cui è stato emerito ha festeggiato il suo compleanno il 25 gennaio, ma il 12 marzo un articolo del quotidiano olandese Nederlands Dagblad ha fatto scoppiare un (allora) piccolo caso, diramando la notizia che l’Annuario pontificio 2025, di imminente pubblicazione e frattanto pubblicato, lo aveva “improvvisamente ringiovanito” di undici mesi, adeguandosi di colpo ai documenti ufficiali del Burkina Faso, mai presi in considerazione fino ad allora. Sebbene altri giornali abbiano rilanciato la notizia già a marzo, notando il possibile impatto in caso di conclave, mi pare che nessuno abbia spiegato da chi la “rettifica” sia stata chiesta o decisa. Il candidato più probabile mi sembra, ovviamente, lo stesso Ouédraogo e la volontà di prendere parte al conclave (che non era azzardato dare per incombente, dati i bollettini sanitari) è l’unico movente cui mi riesca di pensare.
Qual è il problema in tutto questo? Che, stando alle stesse dichiarazioni dell’interessato, né il 25 gennaio né il 31 dicembre sono la data giusta, ma si tratta di giorni scelti a caso; e per il 31 dicembre l’esistenza di una prassi amministrativa in tal senso è confermata anche dall’ambasciata burkinabé. Quindi, alla domanda “Eminenza, scusi, ha già ottant’anni oppure no?”, egli deve rispondere “non lo so”.
Il 3 maggio, a Sede Apostolica ormai vacante, la notizia è stata rilanciata sia da Il Messaggero sia da TG-com 24, che hanno ovviamente notato la rilevanza non più solo teorica del problema, senza però dire se qualcuno dovesse prendere posizione al riguardo, né tantomeno come si dovesse affrontarlo da un punto di vista giuridico (sarebbe stato pretendere troppo). Vediamo allora di colmare, se non altro, questa lacuna nelle informazioni disponibili.
La norma che prevede la perdita del diritto di voto in conclave con il compimento dell’ottantesimo anno di età, introdotta da Paolo VI con il motu proprio Ingravescentem aetatem e ora ripresa da Universi Dominici gregis 33, è una cosiddetta “legge inabilitante”, appunto perché priva l’interessato di un diritto che altrimenti avrebbe. Invece, il dubbio sull’età del cardinale non è, evidentemente, un dubbio sul significato della legge, in sé chiarissima, ma un dubbio di fatto. Distinzione fondamentale, perché il Codice contiene una regola generale per questo tipo di problemi, il canone 14: “Le leggi, anche irritanti o inabilitanti, nel dubbio di diritto non urgono; nel dubbio di fatto invece gli Ordinari possono dispensare da esse, purché, se si tratta di dispensa riservata, venga solitamente concessa dall’autorità cui è riservata.”. Quindi, se il dubbio riguardasse l’interpretazione del testo legale, Ouédraogo sarebbe autorizzato a votare; ma siccome riguardo il fatto determinante,[2] cioè la sua età, vale la regola opposta e nel dubbio la legge obbliga,[3] a meno che non sopraggiunga una dispensa (che, a norma del can. 85, è appunto “l’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare”).
Ma in questo caso, la dispensa è legalmente impossibile.
Ce lo dice espressamente, con tutta la chiarezza desiderabile, UDG 4: “Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l’ordinamento dell’elezione del Sommo Pontefice. Anzi, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e invalido.”.
Né i cardinali né nessun altro possono dispensare Ouédraogo dal limite di età, dunque. E questo crea un problema enorme, perché, se nel dubbio bisogna considerarlo ultraottantenne, in pratica egli non ha diritto al voto e non fa parte del corpo elettorale. Ma il n. 169 prevede la nullità dell’elezione a cui prende parte anche solo una persona che non faccia parte del corpo elettorale.
Come se ne esce?
Al di là del fatto che il caso non è isolato[4] e che forse bisognerebbe ragionare su una modifica della legge, in modo che perlomeno essa lo prenda in considerazione espressamente, hic et nunc le strade possibili sono due:
- il Collegio non può dispensare dalla legge, ma può decidere il dubbio di fatto. Vista la possibile incidenza sulla validità stessa del Conclave, si tratta di un “affare indilazionabile” ai sensi di UDG 2, nonché pertinente all’elezione e, per ovvi motivi, non riservato al papa;
- Ouédraogo può rinunciare a partecipare al conclave, anche se non sembra interessato a farlo, e così eliminare qualunque dubbio sulla legittimità del futuro pontefice: il dubbio di fatto può essere configurato come impedimento morale che giustifica la sua non partecipazione per il caso in cui fosse davvero infraottantenne.
Se decidesse, a mio avviso il Collegio cardinalizio dovrebbe ricercare i documenti più antichi, specialmente ecclesiastici (Battesimo e altri sacramenti, ammissione in seminario, attestati di conferimento degli ordini) e attenersi a essi. Di sicuro non si può prestar fede alla data del 31 dicembre quando tutti ammettono che è convenzionale; se proprio non vi fossero altri elementi, dovrebbe prevalere la data del 25 gennaio, già solo per il fatto che ha maggiori probabilità di essere se non vera più vicina al vero, cioè di rispecchiare qualche memoria familiare almeno sulla stagione di nascita.
La questione si può decidere anche a conclave iniziato, trattandosi di un affare di notevole importanza, da sottoporsi all’assemblea dei cardinali elettori (cfr. UDG 7); sarebbe però forse preferibile che fosse decisa prima, anche per evitare allo stesso Ouédraogo l’imbarazzo di una sorta di “espulsione” dal conclave.
Siccome però egli potrebbe protestare, affermando di avere diritto al voto e minacciando, anzi, di invalidare ai sensi del can. 166 §2 l’elezione avvenuta in seguito alla sua esclusione, in tesi illegittima, forse la soluzione ideale, per lui come già per Becciu, sarebbe la rinuncia.
[1] Nel Calendario Romano è la festa della Conversione di S. Paolo, ma ignoro se questa considerazione abbia in qualche modo influenzato la scelta.
[2] Cfr. infatti P. Lombardía, Commento al can. 14, in Pontificia Università della S. Croce (cur.), Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato, Roma 2018 (V I ed.), pag. 83: “Si ha, invece, dubbio di fatto quando, non essendo ben note le circostanze del caso, non si sa se detto caso vada ricompreso o meno nella fattispecie prospettata da una norma di per sé chiara. Per tale evenienza il c[anone] attribuisce agli ordinari delle facoltà di dispensare ad cautelam”. E il discorso non cambia se ipotizziamo che, invece, si tratti di pura e semplice ignoranza, o eventualmente di errore, circa l’età di Ouédraogo: ai sensi del can. 15 §1, “L’ignoranza o l’errore circa le leggi irritanti e inabilitanti non impediscono l’effetto delle medesime, a meno che non sia stabilito espressamente altro.”. E la legge non dice nulla sull’ipotesi di ignoranza dell’età del Cardinale (forse) elettore.
[3] “La diversa statuizione, rispetto alle leggi dubbie di diritto, è dovuta all’ovvia constatazione che i fatti o sono esistenti o non lo sono. Dubbia non è la loro esistenza, bensì la nostra conoscenza di essi. Se venisse posto il principio, come per le leggi dubbie di diritto, che le leggi dubbie di fatto non obbligano, significherebbe andare contro la dottrina generale dell’obbligatorietà delle leggi, ma soprattutto potrebbero crearsi situazioni gravi per la convivenza. Perciò il disposto del can. 14: nel dubbio di fatto le leggi urgono (l’affermazione è implicita), tuttavia tale dubbio può essere risolto ricorrendo al superiore competente che può concedere la dispensa.”. V. de Paolis, Il Libro I del Codice: Norme generali (cann. 1-203), in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (cur.), Il diritto nel mistero della Chiesa, Roma 1995 (III ed.), pagg. 235-497, qui 290 (sottolineatura aggiunta). A mio avviso, però, la dispensa non “risolve” il dubbio, che rimane tale e quale, ma lo rende irrilevante nello specifico caso rispetto a cui interviene.
[4] Secondo quanto riporta MSN.com, un “ringiovanimento” di ben due anni ha colpito anche il Cardinale di Nairobi, John Njue, che però non prenderà parte al Conclave per motivi di salute, mentre a febbraio 2005 si è verificato un caso opposto: il Card. Gulbinowicz è “invecchiato” di cinque anni – e non ha quindi preso parte al Conclave di quell’anno – poiché, a quanto dichiarato, i genitori avevano mentito sul suo anno di nascita, dichiarando il 1928 invece del 1923, perché non venisse arruolato a forza sotto le armi o spedito in qualche campo di lavoro coatto.